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Donazione (Accettazione)

Riferimenti normativi

Articolo 782 del Codice Civile

 

Disciplina

Essendo la donazione un contratto, si applicano ad essa le regole che disciplinano la formazione dei contratti: tanto per la proposta, quanto per l’accettazione; quest’ultima implica il perfezionamento del contratto di donazione dal momento in cui è notificata all’altra parte.

 

L’incontro di proposta e accettazione determinano la cooperazione delle parti, estrinsecantesi nella reciproca manifestazione di consensi.

All’accettazione non può attribuirsi un mero carattere di adesione; la volontà che esprime il donatario con l’accettazione ha il medesimo valore del consenso che manifesta qualsiasi altro contraente.

L’accettazione di donazione, stante la particolare natura del contratto, non può assumere il valore di controproposta, come previsto dalla disciplina generale dei contratti.

 

Essa può valere come nuova proposta in quanto solo il donante può assumere la qualifica di proponente e non il donatario che può solo accettare.

L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore.

In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

 

Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall’autorità governativa l’autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l’autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata.

L’accettazione, come detto, può avvenire nello stesso atto pubblico in cui il donante pone in essere la sua offerta di donare, oppure con atto pubblico posteriore.

 

La possibile non contestualità dell’incontro di proposta ed accettazione costituisce un carattere particolare della donazione, poiché, mentre per i contratti per i quali sia sufficiente solo la scrittura privata non occorre che la forma scritta risulti da un unico contesto, invece, per i contratti per i quali è richiesto l’atto pubblico, la regola è che esso non può constare di due atti pubblici, separati e successivi, di offerta e di accettazione.

 

Quanto alla capacità di accettare la donazione, tutti coloro i quali hanno la piena capacità d’agire possono accettare.

Particolari deroghe a questo principio, riguardanti sia le persone fisiche incapaci che le persone giuridiche, sono previste dalla legge.

Nel caso di una donazione fatta ad un minore, questa sarà accettata dal genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale o dal tutore.

 

Ci si chiede se la a donazione debba essere accettata direttamente dal beneficiario, oppure possa essere accettata anche da altri.

E’ pacifico che il donatario faccia conoscere la sua accettazione per mezzo di un terzo che partecipa all’atto; la sua figura è, in sostanza, quella del nuncius.

 

Più discussa è la possibilità che l’accettazione possa essere compiuta a mezzo di mandatario.

Un mandato può ammettersi solo per accettare una determinata donazione; quindi va esclusa la validità di un mandato ad accettare donazioni in generale.

Ciò in quanto è impossibile delegare ad altri il proprio animo con un mandato ad accettare donazioni in generale, senza specificare l’oggetto e la persona che dona.

 

La legge non fissa un termine per l’accettazione del donatario. Se questi non interviene all’atto, il donante può prefiggergli un termine entro cui decidersi. Diversamente, il donatario sarà libero di determinarsi nel momento che ritenga opportuno.

La validità dell’accettazione è subordinata a che il donante sia ancora in vita e che persista nella sua determinazione di voler donare e che conservi la capacità necessaria per donare.

 

Se, pertanto, nell’intervallo fra la proposta e l’accettazione, il donante muore, l’accettazione non può essere fatta dai suoi eredi; se, nell’intervallo, il donante abbia revocato la donazione, perché l’accettazione sia possibile deve essere rinnovata la proposta.

Per l’accettazione contenuta in atto separato non occorre l’assistenza di testimoni.

La donazione si perfeziona nel momento in cui essa è dichiarata, se ciò avviene contestualmente.

 

Se, invece, essa è fatta con un posteriore atto pubblico, allora la donazione non è perfetta che dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante a mezzo di ufficiale giudiziario. 

Fin quando non riceve la notifica dell’accettazione, il donante non è vincolato dalla sua disposizione e può revocare l’offerta o espressamente o tacitamente, disponendo, ad esempio, della cosa donata.

 

Se il donante muore o diviene incapace prima del compimento di tale formalità, la donazione non può più perfezionarsi essendo inattuabile l’incontro delle volontà; per la stessa ragione, la notifica dell’accettazione non può essere fatta dagli eredi del donatario dopo la morte di questo, né dai suoi rappresentanti legali dopo che egli è divenuto incapace, occorrendo, in quest’ultimo caso, che l’accettazione sia rinnovata dai legali rappresentanti nelle dovute forme.

 

Giurisprudenza

La Cassazione afferma che qualora una proposta di donazione nulla per vizi sostanziali o formali (nella specie, perché contenuta in una scrittura privata, anziché in un atto pubblico), sia seguita da una nuova proposta valida, l’accettazione del beneficiario è idonea a perfezionare il contratto di donazione solo se fatta con riferimento alla seconda delle indicate proposte, e non con riferimento alla prima, la cui nullità non può essere sanata con convalida. A norma dell’art. 782 secondo comma c.c., l’accettazione della donazione, ove fatta con atto pubblico posteriore, è idonea a determinare il perfezionamento del contratto solo con la notificazione al donante dell’atto di accettazione; tale effetto non si verifica, pertanto, qualora la delibera, con cui un consiglio comunale abbia accettato una donazione, sia rimasta atto interno del comune e non sia stata né esteriorizzata, né portata a conoscenza del donante.

 

La Cassazione afferma che la donazione si perfeziona con l’accettazione da parte del donatario, la quale deve coesistere con la volontà del donante; ne consegue che – in conformità al principio generale secondo cui ogni proposta contrattuale cade con la morte del proponente – dopo la morte del donante, il donatario non può accettare la donazione né notificare l’atto di accettazione, a nulla rilevando che nell’atto di donazione risulti l’espressa previsione che l’accettazione può intervenire anche dopo la morte del donante.

 

La Cassazione, inoltre, afferma che l’accettazione della donazione, con il medesimo atto pubblico a mezzo del quale essa viene effettuata, non postula l’adozione di formule solenni o determinate, ma può risultare anche per implicito, ove il contesto complessivo di detto atto evidenzi inequivocamente la volontà di accettare.

La notificazione, infine, secondo la Cassazione, (da eseguirsi per mezzo di ufficiale giudiziario) dell’accettazione della donazione — stabilita, dall’art. 782, secondo comma, c.c., per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenute in atti distinti — costituisce requisito indispensabile per la perfezione del relativo contratto che, pertanto, prima di essa non può considerarsi ancora concluso.

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