(v. Donazione)
Riferimenti normativi
Articolo 790 del Codice Civile
All’atto di donazione possono essere apposte svariate clausole, per raggiungere i più diversi obiettivi.
Tra le varie ipotesi vi è quella della donazione con clausola di riserva di disporre di cose determinate o di una determinata somma sui beni donati.
Con l’apposizione di tale clausola il donante, ma non i suoi eredi, potrà decidere di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione. Si determinerà in tal caso una risoluzione parziale della donazione con conseguente sottrazione di parte del bene al donatario.
La riserva di disporre apposta dal donante può riguardare anche una determinata somma sui beni donati e, in questo caso, si avrà un onere a carico del donatario, condizionato alla volontà del donante.