Donazione con riserva di usufrutto

(v. Donazione)

Riferimenti normativi

Articolo 796 del Codice Civile

 

Disciplina

All’atto di donazione possono essere apposte svariate clausole, per raggiungere i più diversi obiettivi.

Tra le varie ipotesi vi è quella della donazione con riserva di usufrutto.

In questo caso chi dona riserva a proprio vantaggio il diritto di usufrutto sui beni donati. Il donante può riservare tale diritto, dopo di lui, a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente. In tal modo il donante può conservare ancora il diritto di utilizzare il proprio bene e di percepirne i frutti (anche locandolo), anche per tutta la durata della sua vita ed al beneficiario della donazione andrà solo la nuda proprietà.

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