(v. Donazione)
Riferimenti normativi
Articolo 796 del Codice Civile
Disciplina
All’atto di donazione possono essere apposte svariate clausole, per raggiungere i più diversi obiettivi.
Tra le varie ipotesi vi è quella della donazione con riserva di usufrutto.
In questo caso chi dona riserva a proprio vantaggio il diritto di usufrutto sui beni donati. Il donante può riservare tale diritto, dopo di lui, a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente. In tal modo il donante può conservare ancora il diritto di utilizzare il proprio bene e di percepirne i frutti (anche locandolo), anche per tutta la durata della sua vita ed al beneficiario della donazione andrà solo la nuda proprietà.