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Donazione di bene altrui

Riferimenti normativi

Articolo 771 del Codice Civile

 

Disciplina

La donazione di cosa altrui è quella avente ad oggetto un bene soggettivamente altrui, cioè che non fa parte del patrimonio del donante perché in titolarità di altro soggetto.

Per la donazione di beni altrui, pur non rinvenendosi un espresso divieto, si sono susseguiti nel tempo diversi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali tendenti ad escluderne la validità o l’efficacia.

 

Una risalente sentenza della Corte di Cassazione aveva inquadrato la donazione di beni altrui come “preliminare di donazione”, figura  la cui ammissibilità è discussa.

In seguito la Cassazione, partendo dall’interpretazione analogica dell’art. 771 c.c., ritenne la disciplina dettata in tema di beni futuri applicabile anche alle donazioni di beni altrui.

 

Tale orientamento richiedeva la necessaria presenza del diritto/bene oggetto di liberalità nella sfera giuridica del donante, affermando pertanto la radicale invalidità della donazione di cosa altrui.

Successivamente si è affermata una diversa corrente per cuila donazione di cosa altrui deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 c.c., poiché il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione tuttavia, è idonea ai fini dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 c.c.

 

Quindi, partendo dalla considerazione che l’atto di donazione è “astrattamente” idoneo a determinare il trasferimento del diritto, in caso ricorra la buona fede del donatario lo stesso usufruisce del termine breve per il concretarsi dell’usucapione dell’acquisto fatto a non domino.

Tale impostazione non costituiva però un orientamento unanime della giurisprudenza.

 

Altre sentenze, infatti, rilevavano al contrario la mera inefficacia della donazione dei beni altrui, la quale non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 c.c., giungendo in ogni caso ad affermarne l’idoneità ai fini dell’usucapione abbreviata.

Il contrasto giurisprudenziale aveva quindi ad oggetto la fondamentale qualificazione della donazione di cosa altrui come atto invalido e quindi nullo o come atto inefficace.

 

Tale contrasto è stato risolto nel 2016 dalla Cassazione che ha stabilito che la donazione di cosa altrui, o parzialmente altrui, è affetta da nullità ma non per l’applicazione estensiva della norma di cui all’art. 771 c.c. ma perché carente di un elemento fondamentale del contratto: la causa.

 

Partendo dall’analisi degli elementi costitutivi del contratto di donazione (l’arricchimento del donatario, depauperamento del donante e l’animus donandi (v. Animus donandi), i giudici hanno rilevato che, in presenza di beni non appartenenti al donante, verrebbe meno sia lo spirito di liberalità che l’impoverimento del donante.

 

Donazioni obbligatorie

La Cassazione arriva però a diversa conclusione relativamente alle donazioni cd “obbligatorie”.

Qualora, infatti, l’elemento dell’altruità del bene sia nota alle parti e sia espressamente indicato nell’atto, la donazione deve ritenersi valida ed efficace.

 

Giurisprudenza

Secondo la Cassazione se la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell’atto l’obbligazione di procurare l’acquisto dal terzo al donatario. 

La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché l’altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un’apposita espressa affermazione nell’atto pubblico. Se invece, l’altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.

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