Riferimenti normativi
Articolo 771 del Codice Civile
Disciplina
Il legislatore, con riferimento alla donazione di beni futuri, sancisce che la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante.
Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.
Qualora oggetto della donazione sia una universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.
Tale divieto trova fondamento nel principio di generale tutela della persona dal compimento atti di prodigalità, atti che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla sfera economica del donante, che in questi casi potrebbe non aver formato consapevolmente la sua volontà nella conclusione dell’atto di liberalità.
Uniche eccezioni previste dalla norma hanno ad oggetto le donazioni dei frutti (naturali e civili) non ancora separati nonché quelle delle universalità di cose, relativamente ai beni che eventualmente vi si aggiungono in epoca successiva alla disposizione.