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Donazione modale

Riferimenti normativi

Articolo 793 del Codice Civile.

 

Inquadramento

Nella donazione modale il donante, oltre ad arricchire il patrimonio del donatario nelle forme previste (cioè trasferendogli gratuitamente un diritto o assumendo verso di lui un’obbligazione o liberandolo da un debito), pone a carico del donatario un onere.

 

Il donante, in altri termini, impone al donatario di eseguire una prestazione a suo favore o anche a favore di una terza persona.

Il donatario che è gravato dell’onere è obbligato ad adempierlo entro i limiti del valore della cosa donata.

 

Il donatario che abbia accettato la donazione è obbligato ad adempiere quest’onere e può essere anche costretto a farlo, qualora non vi adempia spontaneamente, dal donante stesso o da chiunque vi abbia interesse che, a questo scopo, possono sicuramente rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

Il donatario è, infatti, tenuto all’adempimento dell’onere e quindi se il donatario non adempie spontaneamente all’onere che il donante gli ha imposto, è possibile che il donante stesso o qualunque interessato possano ricorrere al giudice per ottenere l’adempimento dell’onere indicato.

 

La donazione può essere risolta in caso di mancato spontaneo adempimento dell’onere da parte del donatario, a condizione che la risoluzione per inadempimento del contratto di donazione modale sia stata prevista nell’atto di donazione.

Se, quindi, è indicato nell’atto di donazione che in caso di mancato adempimento dell’onere la donazione si sarebbe risolta, allora il donante o gli eredi del donante, dopo la morte del donante, potranno anche agire dinanzi al giudice per ottenere la risoluzione del contratto di donazione.

A ciò seguirà l’effetto che il bene donato tornerà nel patrimonio del donante.

 

Giurisprudenza

Secondo la Cassazione, in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiario purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l’essenza di atto di liberalità della donazione.

 

Esempio

Paolo effettua la donazione di un appartamento in Roma con l’onere, per il donatario Mario, di prestargli assistenza.

Il donatario sarà tenuto all’assistenza non oltre il limite rappresentato dal valore dell’appartamento.

Se l’adempimento dell’onere non avviene spontaneamente, Paolo o qualsiasi interessato potranno agire perché esso venga rispettato.

 

In conclusione

La donazione modale è una donazione caratterizzata da un onere a carico del donatario.

Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.

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