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Donazione (oggetto)

Riferimenti normativi

Articoli 769 e 771 del Codice Civile.

 

Disciplina

Tutti i beni possono costituire oggetto di una donazione: mobili o immobili, denaro, titoli di credito, azioni e quote di società, aziende.

 

La donazione può avere a oggetto i beni che fanno parte del patrimonio del donante al momento in cui la stessa viene posta in essere e non i beni futuri.

In particolare, sono esclusi dall’ambito della donazione sia i beni oggettivamente futuri che quelli soggettivamente futuri.

Pertanto, non è ammessa la donazione di beni futuri (non esistenti in natura e, dunque, oggettivamente futuri), né quella di beni altrui (che, pur esistenti in natura, non sono parte del patrimonio del donante).

 

Non sono consentite le donazioni che abbiano ad oggetto un’obbligazione di fare (si pensi, per esempio alla gratuite prestazione del medico o dell’artista), né quelle che abbiano ad oggetto un’obbligazione di non fare (si pensi, per esempio, all’obbligazione, senza corrispettivo, di non costruire un muro per non togliere luce ad un fondo attiguo).

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