Accedi

Donazione – Opposizione alla donazione

Riferimenti normativi

Articolo 563 del Codice Civile

 

Disciplina

L’atto di opposizione alla donazione è un atto stragiudiziale (non è cioè una impugnazione della donazione), che può essere compiuto solo dal coniuge e dai parenti in linea retta del donante e che va notificato al donatario e trascritto nei Registri Immobiliari.

Il compimento di questo atto di “opposizione” ha l’effetto di impedire il decorso del ventennio dopo il quale il bene donato ottiene una sorta di “affrancamento” dal fatto di esser stato oggetto di donazione.

 

L’atto di opposizione alla donazione impedisce, anche dopo il ventennio, di considerare la donazione ininfluente rispetto alla circolazione del bene donato.

Con la stipula dell’atto di opposizione alla donazione si torna cioè alla medesima situazione che vi era prima di questa riforma legislativa: chi compra il bene donato o chi iscrive su di esso un’ipoteca può vedersi pregiudicato dalla restituzione del bene agli eredi provocata dal vittorioso esperimento dell’azione di riduzione verso il donatario il cui patrimonio non sia sufficientemente capiente per soddisfare le ragioni dei legittimari del donante.

 

Se trascorrono venti anni e non sia stata fatta la “opposizione”, non è più esperibile l’azione di restituzione contro gli aventi causa del donatario.

In conclusione, dal comportamento silente o inerte del legittimato all’opposizione, protratto per un ventennio, consegue la “purgazione” del bene donato dagli ostacoli che alla sua circolazione deriverebbero dalla sua sottoponibilità all’azione di restituzione.

 

Giurisprudenza

La giurisprudenza ha affermato che l’atto di opposizione alla donazione di cui all’art. 563 ultimo comma c.c. può essere compiuto anche nei confronti delle liberalità indirette.

Corsi Correlati