Riferimenti normativi
Articoli 800 e ss. e 1372 e 1373 del Codice Civile
Disciplina
La donazione, come tutti i contratti, non può essere liberamente revocata. Essa è, tendenzialmente, definitiva.
Laddove si voglia far venire meno la donazione, è necessario il ricorso agli strumenti di:
- Mutuo dissenso
- Recesso
- Revoca
Con il mutuo dissenso donante e donatario si accordano per sciogliere il contratto di donazione, ponendone nel nulla gli effetti sin dall’inizio prodotti.
Con il recesso si ha un atto di una delle due parti con cui questo dichiara di volersi ritirare dal contratto (di durata) con efficacia a partire dal momento della dichiarazione. Questo istituto troverebbe applicazione solo per le donazioni obbligatorie (uniche di durata).
Con la revoca una delle parti elimina un negozio già sorto fino a quanto il medesimo contratto non abbia avuto esecuzione.
La legge contempla due specifiche ipotesi di Revocazione della donazione, revocazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli:
In tal modo si risponde alla necessità di tutelare interessi di ordine morale e familiare, attribuendo al donante e ai suoi eredi il potere di rivalutare l’opportunità della donazione fatta.
Laddove sopravvengano dei figli è ben comprensibile che il donante potrebbe riconsiderare la donazione fatta. Il donatario sarà tenuto alla restituzioni di quanto donatogli .
La revocazione per ingratitudine si può avere nelle ipotesi previste dalla legge:
- omicidio, calunnia ingiuria o falsa testimonianza operati dal donatario nei confronti del donante o dei suoi familiari;
- grave pregiudizio arrecato dolosamente dal donatario al patrimonio del donante.
In tal caso va proposta domanda di revocazione al giudice entro un anno dalla scoperta della causa di ingratitudine.
Giurisprudenza
Lo scioglimento per mutuo consenso dell’atto di donazione deve qualificarsi come atto a titolo gratuito, ovvero come un atto che comporta a favore di una delle parti un vantaggio, senza che a esso corrisponda un sacrificio patrimoniale dell’altra parte. In tale ipotesi manca il sinallagma, non essendoci controprestazione. Di conseguenza, la revocabilità dell’atto di scioglimento per mutuo consenso della donazione non richiede come necessario l’accertamento in ordine alla sussistenza del requisito della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo.
La donazione onerosa e/o modale può essere revocata, al pari di quella ordinaria, tra le altre cause tassativamente elencate nel codice di rito, anche per ingratitudine, se il donatario si è reso colpevole di ingiuria grave nei confronti del donante. L’ingiuria grave, invero, è un presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine ed è caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntare l’atteggiamento del donatario.