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Donazione

Riferimenti normativi

Articoli 769 e seguenti del Codice Civile.

 

Inquadramento

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità (v. Spirito di liberalità), un soggetto (donante) arricchisce un altro (donatario), disponendo a favore di questo di un suo diritto.

Caratteristica della donazione è l’animus donandi, cioè l’intenzione di compiere una liberalità (v. Atti liberali e spirito di liberalità).

 

Non è sufficiente un’attribuzione patrimoniale fatta senza corrispettivo, ma occorre la consapevolezza del soggetto donante di conferire ad un altro un vantaggio patrimoniale senza esservi costretto.

Con la donazione si determina un incremento del patrimonio del donatario, cui corrisponde un depauperamento del patrimonio del donante.

 

CARATTERI DELLA DONAZIONE:

      • è un contratto a titolo gratuito (v. Classificazione dei contratti), in quanto comporta la diminuzione del patrimonio del donante che con riceve alcun vantaggio corrispettivo.

      • è un contratto liberale, in quanto oltre all’impoverimento del donante comporta l’arricchimento del donatario.

      • è un contratto consensuale che si perfezione con il solo consenso delle parti legittimamente manifestato e non necessita della consegna del bene, che attiene alla fase esecutiva del contratto.

      • è un contratto traslativo, in quanto consiste nel trasferimento di un diritto.

      • è un contratto formale, in quanto si deve rispettare la forma richiesta dalla legge.

     

    REQUISITI DELLA DONAZIONE:

     

        • Accordo delle parti

      Il contratto di donazione si perfeziona con il consenso di entrambe le parti, manifestato nell’atto pubblico.

      L’unica eccezione è questa regola è rappresentata, come si vedrà, dalla donazione obnuziale, che non necessita di accettazione.

      È ammessa anche la cd. accettazione successiva della donazione, ovvero con un successivo atto pubblico.

      In tal caso si avranno due atti: una proposta di donazione ed un’accettazione di donazione.

          • Causa

        Il contratto di donazione trova la propria causa nel depauperamento del donante accompagnato dall’arricchimento del donatario.

            • Oggetto

          Può essere il più vario: proprietà o diritti minori, ma anche crediti, l’azienda.

              • Forma

            La donazione deve essere fatta per atto pubblico, a pena di nullità e richiede obbligatoriamente la presenza di due testimoni (v. Donazione Forma).

            È prevista una eccezione per la donazione di modico valore (v. Donazione di modico valore) che ha ad oggetto beni mobili, purchè vi sia stata la consegna di essi.

             

            In base al diverso atteggiarsi della donazione si distingue tra:

            • DONAZIONE REALE TRASLATIVA: ha per oggetto il trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà o di altri diritti minori (usufrutto uso abitazione) già esistenti nel patrimonio del donante.

            • DONAZIONE REALE COSTITUTIVA: ha per oggetto la costituzione senza corrispettivo di un diritto nuovo (pieno proprietario che dona un usufrutto, costituendolo)

            • DONAZIONE OBBLIGATORIA: ha per oggetto la gratuita assunzione di un’obbligazione da parte del donante.

            • DONAZIONE LIBERATORIA: ha per oggetto la liberazione del donatario da un obbligo non adempiuto.
             

            EFFETTI DELLA DONAZIONE

            Dal contratto di donazione si producono molteplici effetti:

               

              GARANZIA PER EVIZIONE

              Diversamente da quanto avviene nei trasferimenti a titolo oneroso, nella donazione il donante non è tenuto alla garanzia per evizione se non in caso di dolo o colpa grave.

              Per “evizione” si intende la perdita (totale o parziale) di un diritto in forza del diritto preesistente di un terzo che lo rivendica.

               

              RESPONSABILITA’ PER VIZI

              Anche in tema di vizi il legislatore attenua la responsabilità del donante.

              Esso, infatti, non risponde in caso di vizi della cosa donata, salvo che per dolo.

               

              Esempio

              Tizio è proprietario di molti appartamenti.

              Volendo la figlia Tizietta andare a vivere da sola, Tizio le dona la proprietà del più bello dei suoi appartamenti.

              All’apertura della successione di Tizio, che lascia due figlie, Tizietta e Caietta, la prima dovrà reimputare quanto ricevuto al fine di ristabilire la parità di trattamento con la sorella.

              Lo stesso Tizio ha effettuato in vita numerosi e cospicui bonifici sul conto corrente bancario di Caietta.

              Ma la donazione effettuata tramite bonifico non è legale dal punto di vista giuridico, a meno che non sia di modico valore.

              Per poterne riconoscere validità dovrà osservarsi l’entità del valore della donazione stessa, analizzando se essa stessa possa essere definita di modico importo con riferimento al patrimonio del donante.

              Se, quindi, le donazioni fossero state di modico valore, ben potevano essere effettuate anche solo mediante bonifico bancario.

              Ma non essendo tali, in mancanza di atto pubblico sono nulle.

              Andrebbero ripetute con atto pubblico.

              Nel caso in cui la donazione effettuata senza atto pubblico non venga impugnata per tempo, morendo nel frattempo il donante, lo spostamento di denaro “verrà sanato” anche se non possiede i requisiti legali richiesti: i termini di prescrizione decorrono infatti da quanto è stato effettuato il bonifico (dieci anni).

               

              IN CONCLUSIONE

              La donazione rappresenta l’atto con cui il donante, per spirito di liberalità,  arricchisce il donatario, disponendo in favore di costui di un suo diritto.

              Quando si decide di fare una donazione si devono tenere in considerazione alcuni aspetti:

              1) rappresenta un’anticipazione sulla successione che non può ledere la quota di legittima spettante ai legittimari.

              In caso di lesione sarà soggetta a riduzione.

              Per essere “sicura” il valore della donazione deve essere contenuto nei limiti della quota disponibile.

              2) l’accettazione della donazione comporta che il donatario rientri tra i primi chiamati all’obbligo di corresponsione degli alimenti, laddove il donante versi in stato di difficoltà.

               

              RUOLO DEL NOTAIO

              La donazione è un negozio formale. La legge richiede, infatti, la forma dell’atto pubblico e la presenza di due testimoni obbligatori. Per concludere validamente una donazione è quindi necessario ricorrere ad un Notaio, il quale redige il contratto di donazione, cui parteciperanno il donante ed il donatario, oltre ai testimoni ed esso Notaio.

              Non è necessaria il ricorso al Notaio in caso di donazione di beni di modico valore (considerati “regali” non soggetti a tutte le formalità della donazione).

              Il “modico valore” è da valutarsi con riferimento alle possibilità del donante. Trattasi, dunque, di un concetto soggettivo, in quanto ciò che può rappresentare “modico valore” per uno per altro non lo è.

               

              Per Approfondimenti

              Testamento e donazione (differenza)

               

              Giurisprudenza

              In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).

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