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Donazioni indirette

Riferimenti normativi

Articoli 809 del codice civile

 

Disciplina

Sono donazioni indirette quelle attività o atti giuridici che, pur producendo gli effetti tipici della donazione e cioè il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro, vengono realizzati ricorrendo ad atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione.

 

 

Sono donazioni indirette, per esempio, sempre che ricorra lo spirito di liberalità, il pagamento di un debito altrui (il genitore che paga un debito del figlio), la remissione del debito (il creditore rimette un debito al suo debitore), il procurare l’acquisto di un bene ad un terzo o, intervenendo all’atto di acquisto per pagare il relativo prezzo, o fornendo al terzo il denaro necessario per l’acquisto, o apponendo al contratto di acquisto una clausola che comporti l’intestazione del bene a favore del terzo che si intende beneficiare (contratto a favore del terzo).

 

Esempio

Paolo acquista il casale in Toscana ma il prezzo è pagato dal padre Alfredo che interviene all’atto di acquisto al fine di pagare il corrispettivo. In tal modo si dà luogo ad una donazione indiretta ponendo in essere un adempimento del terzo (v. Adempimento del terzo).

 

Giurisprudenza

Per le validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall’art. 782 c.c., secondo la Cassazione, non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione.

 

Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente stesso intende in tal modo beneficiare, si verifica, secondo la Cassazione, una donazione indiretta dell’immobile (non del denaro) per la quale non è necessaria la forma dell’atto pubblico prevista per la donazione (art. 782 c.c.), ma basta l’osservanza della forma richiesta per l’atto da cui la donazione indiretta risulta.

 

La Cassazione ha, infine affermato che la rinuncia abdicativa della quota di comproprietà di un bene, fatta in modo da avvantaggiare tutti gli altri comunisti, mediante eliminazione dello stato di compressione in cui il diritto di questi ultimi si trovava a causa dell’appartenenza in comunione anche ad un altro soggetto, costituisce donazione indiretta, senza che sia necessaria la forma dell’atto pubblico, essendo utilizzato per la realizzazione del fine di liberalità un negozio diverso dal contratto di donazione.

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