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Eredità giacente

Riferimenti normativi

Articoli 528 e ss. del Codice civile

 

Disciplina

La giacenza dell’eredità è una condizione che si verifica nelle situazioni di incertezza sulla destinazione del patrimonio ereditario: essa si verifica nel periodo intercorrente fra l’apertura della successione e l’accettazione dei chiamati all’eredità al ricorrere di determinati presupposti.

 

I presupposti che fondano la giacenza, stabiliti dall’articolo 528 del codice civile, sono:

– la mancata accettazione dell’eredità da parte del chiamato,

– il mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato,

– la nomina del curatore dell’eredità giacente (v. Curatore dell’eredità giacente).

 

Con riferimento al primo presupposto, parte della dottrina, aderendo al dato letterale, ritiene che la giacenza possa verificarsi solamente quando vi sia un unico chiamato alla successione; altra dottrina, preferibile, ritiene invece che essa sussista anche nel caso in cui vi siano più chiamati.

Il problema sorge nel caso in cui vi siano più chiamati e, di questi, non tutti abbiano accettato: in tal caso, si discute se per la quota non accettata, possa essere nominato un curatore della eredità giacente pro quota. Sul punto si evidenziano orientamento giurisprudenziali contrastanti.

 

L’elemento caratterizzante la giacenza, che è appunto la situazione di incertezza, è alla base della distinzione tra l’eredità giacente e l’eredità vacante. Quest’ultima, infatti, è un istituto caratterizzato dalla certezza (e non incertezza) della mancanza di chiamati all’eredità (e tale consapevolezza comporta la devoluzione di quest’ultima a beneficio dello Stato).

 

La nomina del curatore è l’atto che costituisce la giacenza in quanto, con essa, il chiamato all’eredità perde i poteri dei quali godeva ai sensi dell’articolo 460 del codice civile (rubricato “Poteri del chiamato prima dell’accettazione”). Del resto, l’istanza per la nomina del curatore viene effettuata proprio a causa dell’inerzia del chiamato il quale, non volendo accettare e non volendo essere autorizzato a compiere gli atti necessari, lascia in stato di abbandono il patrimonio ereditario.

 

 

La curatela cessa non per abbandono dell’ufficio da parte del curatore (nel qual caso si provvederà alla nomina di altro curatore) ma nei casi di:

– accettazione dell’eredità da parte del chiamato,

– esaurimento dell’attivo ereditario

– accertamento della mancanza di chiamati all’eredità.

In tale ultima ipotesi viene dichiarata la vacanza ereditaria e l’unico successore è lo Stato.

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