Riferimenti normativi
Articoli 701 e ss. del Codice Civile
Disciplina
L’esecutore testamentario è un soggetto individuato e nominato nel testamento dal testatore al quale viene affidato il compito di prendersi cura dell’esatta ed effettiva esecuzione delle ultime volontà del defunto.
L’esecutore testamentario gestisce i beni ereditari e, a certe condizioni, può anche agire in giudizio a loro tutela.
Quando una persona fa testamento (v. Testamento), può nominare un soggetto che si prenda cura della corretta esecuzione di quanto previsto nel testamento stesso.
L’esecutore testamentario gestisce i beni che rientrano nell’eredità (massa ereditaria) e ne prende possesso.
A meno che il testamento non disponga diversamente, di regola, gli esecutori testamentari operano senza ricevere alcuna retribuzione, ma solo un rimborso spese. Essi devono comunque rendere il conto della loro gestione. Gli esecutori testamentari possono essere più di uno: in tal caso devono agire congiuntamente.
Il soggetto che fa testamento gode di ampia libertà nella scelta dell’esecutore testamentario e dei relativi compiti:
- può scegliere un solo esecutore testamentario o più di uno;
- se nomina più di un esecutore, può ripartire tra di loro i compiti di cui dovranno occuparsi;
- può prevedere quali saranno le persone chiamate a sostituire il primo nominato (o i primi nominati) nel caso di rifiuto dell’incarico;
- può autorizzare lo stesso esecutore a nominare il proprio sostituto;
- può prevedere che l’esecutore testamentario sia retribuito a seguito dello svolgimento delle sue funzioni.
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario. L’importante è che non si tratti di un minore, di un interdetto (giudiziale o legale) o di un inabilitato.
L’esecutore indicato nel testamento deve accettare la nomina (o rinunciarvi) rendendo un’apposita dichiarazione nella cancelleria della volontaria giurisdizione presso il Tribunale competente. Il Tribunale può anche fissare alla persona nominata un termine entro il quale rendere la dichiarazione.
L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
In particolare, l’esecutore testamentario:
- prende possesso (al massimo per un anno, rinnovabile) dei beni appartenenti all’eredità e li amministra (salvo consegnare all’erede che ne fa richiesta i beni che non sono necessari);
- se deve vendere dei beni ereditari, chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria;
- rappresenta in giudizio l’eredità, curandone gli interessi: ciò significa che può avviare (non tutti, bensì) alcuni procedimenti legali (come l’apposizione dei sigilli e l’inventario), ma anche che può essere citato in giudizio se qualcuno propone un’azione legale relativa all’eredità;
- se il testamento lo prevede, può procedere alla divisione tra gli eredi dei beni ereditari;
- al termine della sua gestione deve dare il rendiconto finale (se – come spessissimo accade – è già trascorso un anno dalla morte del defunto e la gestione è non ancora conclusa, dovrà essere dato un rendiconto di periodo).
Esempio
Paolo muore, avendo fatto testamento, nel quale ha nominato Mario esecutore testamentario, affinchè il medesimo proceda alla divisione dei beni tra gli eredi.
Mario accetta la nomina ed adempie al compito mediante un atto presso un notaio.
Giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza, anche nel caso in cui l’esecutore testamentario cessi dalla carica, pur nel caso che la gestione cessi prima del decorso di un anno dalla morte del testatore, è tenuto a rendere conto della propria gestione.
Inoltre, l’esecutore testamentario ha diritto al rimborso delle spese affrontate nell’esercizio dei doveri che gli derivano dall’ufficio affidatogli per disposizioni di ultima volontà e vi rientrano anche le spese giudiziali per l’attività processuale attinente alla effettuazione della volontà testamentaria, salva la responsabilità per azione in mala fede o colpa grave. Le spese in parola sono poste a carico della eredità e ciascun coerede è tenuto al pagamento dei debiti stessi in proporzione della quota ereditaria conseguita (nel caso di specie si tratta del rimborso all’esecutore testamentario delle spese per la cremazione della salma del de cuius, come da esso disposto in vita, e delle spese processuali per giudizi pregressi concernenti le stesse pretese).
IN CONCLUSIONE
L’esecutore testamentario è un soggetto che può essere nominato dal testatore nel testamento per lo svolgimento di funzioni materiali.