Riferimenti normativi
Articoli 1272 e ss. del Codice Civile
Disciplina
L’espromissione è il negozio giuridico attraverso il quale un soggetto terzo, c.d. espromittente, senza delegazione, assume verso il creditore c.d. espromissario, l’obbligazione del debitore, c.d. espromesso.
L’assenza di delega, e precisamente la spontaneità dell’intervento del terzo, è l’elemento che caratterizza l’istituto in commento.
Tuttavia, siffatta spontaneità, non comporta l’insussistenza di un rapporto giuridico pregresso fra espromittente ed espromesso, quanto piuttosto l’irrilevanza e l’indifferenza, nei confronti del creditore, delle ragioni che inducono il terzo ad assumere su di sé il debito dell’obbligato originario.
Pertanto, proprio l’ assunzione del debito altrui (v. Assunzione di un debito altrui) costituisce la causa della espromissione. L’espromissione può essere cumulativa o liberatoria.
Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo.
Di regola e salva l’ipotesi di cui infra, l’espromissione è cumulativa, pertanto comporta l’aggiunta di un nuovo debitore (espromittente) a quello originario (espromesso) e il cumulo di responsabilità fra gli stessi.
Con riferimento all’espromissione trova applicazione il dettato dell’articolo 1268 cod. civ. in tema di delegazione, secondo cui l’obbligazione del debitore originario degrada ad obbligazione sussidiaria e il predetto non gode di un vero e proprio beneficium excussionis quanto del c.d. benefiucium ordinis.
L’articolo 1268 cod. civ. è espressione di un principio di carattere generale in tema di assunzione del debito altrui.
Alla luce di siffatte considerazioni, anche in materia di espromissione, si verifica che il terzo assume la veste di debitore principale, l’espromesso rimane obbligato in via sussidiaria e il creditore non potrà rivolgersi a quest’ultimo se prima non avrà richiesto il pagamento all’espromittente.
Nell’ipotesi in cui il creditore (espromissario) dichiari espressamente di liberare il debitore originario (espromesso), ha luogo una sostituzione di quest’ultimo con l’espromittente, tale per cui l’espromissione viene definita liberatoria o privativa.
Stante la peculiarità del caso in esame e delle conseguenze da esso derivanti, è necessaria una inequivocabile manifestazione di volontà da parte dell’espromissario, in forza del generale principio secondo cui la successione nel debito necessita del consenso del creditore.
L’espromissione si differenzia dall’adempimento del terzo.
L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Orbene, l’adempimento del terzo e l’espromissione, da un lato presentano alcune affinità, dal momento che in entrambe le fattispecie è rinvenibile sia una forma di rapporto fra il terzo e il creditore, a cui rimane estraneo il debitore originario, sia la spontaneità tipica dell’intervento del terzo.
Tuttavia si differenziano notevolmente in quanto nell’espromissione il debito altrui è assunto dal terzo e ciò comporta una modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio, consistente nell’aggiunta o nella sostituzione del debitore originario, invece nell’adempimento del terzo il debito viene adempiuto, pertanto il pagamento dello stesso realizza l’estinzione del rapporto obbligatorio.