(v. Espropriazione)
Riferimenti normativi
Articoli 483 e seguenti del codice di procedura civile, articolo 2740 e 2910 del Codice Civile
Disciplina
L’espropriazione forzata è il procedimento attraverso cui il creditore di una certa somma di denaro può recuperare dal debitore, contro la sua volontà, denaro o altri beni che, una volta venduti (liquidati), gli consentiranno di recuperare il suo credito.
L’espropriazione forzata o “esecuzione in forma generica” è uno dei due tipi di esecuzione forzata previsti dalla legge, insieme all’esecuzione diretta o in forma specifica. In entrambi i casi il creditore può recuperare coattivamente il suo credito quando il debitore non adempie spontaneamente ai suoi obblighi.
L’espropriazione forzata si verifica quando il creditore deve ottenere una somma di denaro dal debitore. Attraverso questo procedimento il creditore ottiene quanto dovuto dalla vendita dei beni patrimoniali mobili e immobili del debitore, contro la sua volontà. Può trattarsi di case, terreni, veicoli, gioielli, titoli di credito…
L’espropriazione forzata trova il suo fondamento giuridico negli articoli 2740 c.c. sulla responsabilità patrimoniale (che sancisce il principio della responsabilità generica, v. Responsabilità generica) e 2910 c.c. che riguarda l’oggetto dell’espropriazione, per cui il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal Codice di procedura civile.
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”
L’espropriazione forzata può assumere diverse forme a seconda che il creditore si rivalga su:
– beni mobili (espropriazione mobiliare)
– beni immobili (espropriazione immobiliare)
– crediti
Oltre a queste possono verificarsi altre due forme di espropriazione:
– espropriazione di beni indivisi (beni su cui il debitore ha una comproprietà)
– espropriazione contro il terzo proprietario (si verifica quando è un terzo soggetto che risponde con i propri beni dei debiti altrui)
Sta al creditore scegliere se rivalersi sui beni immobili o mobili del debitore.
L’espropriazione forzata segue tre fasi (pignoramento, vendita e assegnazione, distribuzione del ricavato) ma, preliminarmente, è necessario che il creditore notifichi al debitore due atti: il titolo esecutivo ed il precetto.
Il titolo esecutivo è il documento che accerta il diritto del creditore a richiedere l’espropriazione e la vendita dei beni del debitore per ricavarne una somma di denaro necessaria a coprire il debito. Dev’essere notificato personalmente al debitore.