(v. Espropriazione)
Riferimenti normativi
Articolo 834 del Codice Civile, Articolo 42, 3 Cost., D.p.r. n. 327/2001 (cd. Testo Unico in materia di espropriazione).
Disciplina
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
L’espropriazione per pubblica utilità è il principale degli atti ablatori, ovverosia gli atti con i quali il pubblico potere sacrifica gli interessi di un privato cittadino per il vantaggio della collettività. Con essa, infatti, un soggetto viene privato, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per una causa di interesse pubblico che sia legalmente dichiarata.
L’espropriazione per pubblica utilità si articola in quattro fasi:
1 – Sottoposizione del bene a vincolo – che si perfeziona nel momento in cui viene approvato il piano urbanistico generale ed ha una durata di 5 anni.
2 – Dichiarazione di pubblica utilità – che, se l’opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, consegue direttamente ai provvedimenti con cui è disposta l’espropriazione mentre, se l’opera non è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, discende esplicitamente dall’approvazione del progetto dell’opera che deve essere realizzata.
3 – Determinazione anche provvisoria dell’indennità.
4 – Decreto di esproprio – che interviene successivamente al pagamento dell’indennità provvisoria accettata, al suo deposito presso la Cassa depositi e prestiti o al pagamento dell’indennità definitiva non accettata. Il passaggio di proprietà del bene deve intervenire entro due anni dal decreto.
Quanto ai soggetti dell’espropriazione, essi sono:
– espropriato – il soggetto titolare del diritto oggetto dell’espropriazione. Può trattarsi sia di soggetto pubblico che di soggetto privato;
– beneficiario dell’espropriazione – il soggetto in favore del quale è emesso il decreto di esproprio e che, anche in questo caso, può essere sia pubblico che privato;
– autorità espropriante – il soggetto che cura il procedimento di espropriazione. Può trattarsi sia di un’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare, sia di un soggetto privato al quale sia normativamente attribuito tale potere;
– promotore dell’espropriazione – il soggetto, pubblico o privato, che chiede che venga eseguita l’espropriazione.
L’espropriazione per pubblica utilità può avere ad oggetto sia un diritto di proprietà che un altro diritto reale.
Tuttavia, essa non può riguardare i beni demaniali, i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, gli edifici aperti al culto (a meno che non vi siano gravi ragioni e sempre previo accordo con l’autorità ecclesiastica competente), le sedi delle rappresentanze diplomatiche di Stati esteri.
L’indennizzo per l’espropriazione va determinato nel seguente modo:
– Esproprio di area non edificabile – si applica il criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. Non viene valutata la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.
– Esproprio di area non effettivamente coltivata – si tiene conto del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona e al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.
– Esproprio di area edificabile – si tiene conto del valore venale del bene, con riduzione del 25% se l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale e con un aumento del 10% se è stato concluso l’accordo di cessione o lo stesso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato o perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli 8/10 di quella determinata in via definitiva.
– Esproprio di area legittimamente edificata – si tiene conto del valore venale del bene.
Retrocessione dei beni espropriati
In alcuni casi, i beni espropriati possono essere restituiti totalmente o parzialmente al soggetto espropriato.
In particolare, la retrocessione totale si ha quando l’opera che ha determinato l’espropriazione non è stata realizzata o non è iniziata entro dieci anni dalla data del decreto di esproprio o se, anche prima di tale data, la stessa risulta ineseguibile. La retrocessione totale presuppone la richiesta, da parte dell’espropriato, dell’accertamento della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità con conseguente restituzione del bene.
La retrocessione parziale, invece, si ha quando l’opera è stata realizzata ma senza utilizzare tutto il bene espropriato. In tal caso, la parte di bene non utilizzata può essere restituita al proprietario su richiesta dello stesso.
La retrocessione comporta il pagamento di un corrispettivo, calcolato facendo riferimento ai medesimi criteri applicabili al computo dell’indennità di esproprio.