L’evizione si verifica quando il compratore è privato in tutto o in parte del bene acquistato, a causa di una pronuncia giudiziale che stabilisce, in favore di un terzo, l’esistenza di un difetto di titolarità in capo al venditore che non avrebbe potuto trasferire il bene.
Per evizione si intende, dunque, la perdita (totale o parziale) di un diritto in forza del diritto preesistente di un terzo.
La legge prevede che il venditore sia tenuto alla garanzia per l’evizione, in conseguenza della quale, in caso di evizione totale, dovrà risarcire il danno all’acquirente e rimborsargli il prezzo, le spese e il valore dei frutti restituiti al terzo.
In caso di evizione parziale, invece, l’acquirente ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero una riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.
L’evizione si applica anche al conferimento in società e, con le particolarità relative ai singoli casi, alla divisione ereditaria, alla donazione, alla permuta a vendita forzata e assegnazione forzata.
Esempio
Mario vende un bene a Paolo, che ritiene di esserne divenuto proprietario finchè Andrea non ottiene una pronuncia giudiziale che accerta che è lui, e non Mario, il vero proprietario del bene, con conseguente condanna di Paolo alla restituzione.
In realtà l’accertamento giudiziale in favore del terzo non accerta la perdita del bene da parte del compratore (che di fatto non lo ha mai acquistato) ma ne sancisce definitivamente il mancato acquisto, attestando l’esistenza di un vizio che ha impedito al negozio di vendita di produrre l’effetto traslativo che gli è tipico.
In caso di evizione totale il venditore è tenuto a corrispondere a Paolo, in primo luogo, il risarcimento del danno (rimborso del prezzo del bene e di eventuali spese di manutenzione dello stesso, nonché delle spese sostenute per la vendita); il valore dei frutti che costui è tenuto a restituire a colui da cui ha subito l’evizione; le spese che questi ha sostenuto per la denuncia della lite, nonché, infine, le eventuali somme che questi dovrà rimborsare all’attore.
Mario dovrà ripristinare lo status quo ante, ovvero la situazione economica in cui si trovava l’acquirente prima della vendita.
In conclusione
L’evizione rappresenta la perdita, totale o parziale, del bene per la quale il venditore è tenuto a prestare garanzia a norma di legge.