Riferimenti normativi
Articolo 1946 e ss. Del Codice Civile
La legge ammette la cofideiussione, ovvero la garanzia prestata da più fideiussori.
Se vi sono più persone che hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
I cofideiussori hanno diritto, in caso di pagamento dell’obbligazione, al regresso nei confronti degli altri coobbligati per la quota di spettanza di ciascuno.
Diversamente nella fideiussione plurima più garanti prestano la garanzia in maniera autonoma e indipendentemente dagli altri.