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Fideiussione omnibus

Riferimenti normativi

Articolo 1938 del Codice Civile

 

Disciplina

L’istituto della fideiussione cd. “omnibus” prevede che il fideiussore si impegni non a garantire il pagamento di un singolo debito altrui, ma di tutti i debiti presenti e futuri che costui ha assunto o assumerà nei confronti del creditore.

 

La fideiussione omnibus trova il proprio riscontro nella legge che ammette che la fideiussione possa essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito.

La legge impone la previsione di un tetto massimo del credito garantito: infatti, la funzione economica che caratterizza questa tipologia di fideiussione è quella di agevolare il ricorso al finanziamento bancario senza arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Il fideiussore è sovente un soggetto controinteressato alle operazioni finanziate dalla banca, ed assume un rischio patrimoniale elevato e non preventivabile rispetto a quelli derivanti da una normale fideiussione.

 

Giurisprudenza

La Cassazione ha statuito che l’istituto di credito, ancorché garantito da fideiussione, ha il dovere di comportarsi nei confronti del debitore principale secondo i criteri di una sana gestione del credito e integra un comportamento contrario a buona fede (oggettiva) – sanzionato con l’inefficacia della garanzia fideiussoria – se, nonostante la prevedibile inadempienza del debitore, decide di procedere all’operazione confidando soltanto nella responsabilità del fideiussore.

Inoltre, la fideiussione “omnibus” senza limitazione di importo, che sia stata stipulata in data anteriore alla l. n. 154 del 1992 che, all’art. 10, sostituendo il testo originario dell’art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all’indicazione dell’importo massimo garantito, è efficace solo per i debiti sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi.

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