Riferimenti normativi
Articoli 26 e 28 del Codice Civile
Disciplina
La fondazione di famiglia è uno degli istituti cui è possibile fare ricorso per tutelare il patrimonio familiare.
Tale figura, che assume i caratteri peculiari della fondazione, nasce con lo scopo di assicurare le esigenze di uno specifico nucleo famigliare o alcuni membri della famiglia di cui si presta ad assolvere a rilevanti necessità.
La fondazione (v. Fondazione), in generale, è costituita da una persona fisica o giuridica (v. Persona fisica e Persona giuridica), la quale destina una massa patrimoniale ad uno scopo, lecito e, in genere, di utilità sociale.
Inoltre il patrimonio (v. Patrimonio) che viene conferito, deve anche essere adeguato al suddetto scopo sociale, individuato dal fondatore stesso.
La fondazione è dotata di una propria personalità giuridica, distinta da quella dei fondatori e da quella degli amministratori. Ciò implica che i creditori possono pertanto rivalersi solo sul patrimonio della fondazione. Non di rado, si sostiene anche l’eventualità che sia possibile rintracciare anche alcune ipotesi di fondazione prive della personalità giuridica, come ad esempio le fondazioni fiduciarie.
La legge contempla due tipologie di fondazione, a seconda della modalità di gestione prescelta:
– la fondazione operativa che persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione;
– la fondazione di erogazione che persegue il suo scopo indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono.
Quanto alle modalità di costituzione della fondazione di famiglia, la legge stabilisce gli elementi che devono essere inseriti nell’atto costitutivo della fondazione, ossia lo statuto.
Questi sono:
– la denominazione dell’ente;
– lo scopo;
– l’entità del patrimonio;
– le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;
– i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
Invero, lo statuto potrà contenere anche le norme sulla sua costituzione, trasformazione ed estinzione, nonché sull’eventuale devoluzione del patrimonio.
Nello statuto verranno anche indicati gli organi componenti della fondazione, con l’individuazione del soggetto destinatario del relativo ruolo all’interno dell’organizzazione.
Gli organi della fondazione sono:
– il presidente, che di norma è il rappresentante legale;
– il consiglio di amministrazione, che gestisce concretamente la fondazione;
– l’organo di controllo contabile, che verifica anche la corretta tenuta della contabilità e del bilancio;
– l’assemblea (organo facoltativo), il cui ruolo è determinato dallo statuto.
Lo statuto così redatto deve essere recepito successivamente da un atto pubblico, autenticato dal notaio. In genere le fondazioni presuppongono anche l’autorizzazione da parte di un’autorità pubblica competente, differente in base all’area di operatività.
Invero, la costituzione di una fondazione di famiglia può avvenire anche tramite testamento. Il fondatore, in questo caso, si limita ad indicare lo scopo della fondazione, i beni ad essa destinati e, spesso, la sua denominazione. Successivamente un erede o legatario, o un esecutore testamentario procederanno all’effettiva costituzione dell’ente.
La fondazione di famiglia è una peculiare fattispecie di fondazione, che si connota per la tendenza ad unire i tratti salienti della fondazione alla dimensione strettamente individuale e familiare di istituti diversi.
Quando si parla di fondazioni si è soliti ad esempio far riferimento ai vincoli di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. o le rendite perpetue di cui all’art. 699 c.c.
Con la fondazione di famiglia è possibile generare l’effetto tipico segregazione patrimoniale del patrimonio dell’art. 2645 ter c.c., in base alla volontà del fondatore.
A differenza delle altre tipologie di fondazioni, permette di modulare alcune prestazioni assistenziali e benefiche a vantaggio di una o più famiglie determinate, o alcuni discendenti di predette famiglie. Potenzialmente la fondazione è senza limiti di tempo.
La disciplina riservata dal codice sulla fondazione di famiglia, in realtà molto, scarna. L’ente deve essere costituito a vantaggio di una o più famiglie determinate. La fondazione di famiglia è ammessa solo ove siano rispettate due condizioni:
– deve perseguire fini di pubblico interesse;
– deve essere posta in essere a vantaggio di una o più famiglie.
La conseguenza di ciò è che si possono ritenere valide soltanto le fondazioni familiari che sono a beneficio di membri o famiglie che si trovano in particolari condizioni di bisogno o di merito. Questi ultimi ovviamente sono scelti dal fondatore.
Tuttavia, l’amministrazione del patrimonio e l’eventuale erogazione di somme o la disposizione di benefici, sono rimessi al consiglio o comitato di fondazione.
La fondazione di famiglia, come qualsiasi altra tipologia di fondazione, deve essere caratterizzata da uno scopo. Deve essere uno scopo non lucrativo di pubblica utilità.
Tuttavia, il divieto di svolgere attività lucrativa non implica che non possano essere condotte attività economiche e commerciali. La fondazione può anche costituire o partecipare ad una società, purché questo non sia lo scopo principale.
L’esigenza di assicurare uno scopo pubblicistico si avverte particolarmente rispetto alla fondazione di famiglia. Queste si reputano ammissibili solo a condizione che perseguano comunque scopi di pubblica utilità. Ad esempio, è ammissibile a beneficio dei soli membri di una determinata famiglia, non alla famiglia in quanto tale, ma in considerazione di una situazione soggettiva individuale. Infatti, è frequente che lo scopo sia assistenziale. La fondazione può esser prevista per sostenere un nipote negli studi, se versa in condizioni di precarietà economica. Piuttosto comune è la fondazione istituita a favore di un familiare, che sia gravemente malato e bisognoso di cure.
Quanto agli effetti principali della fondazione, si annovera, in primo luogo, la tutela di una parte del patrimonio, specificamente destinato alle esigenze della famiglia.
Tramite l’effetto di segregazione patrimoniale, la parte dei beni costituenti il patrimonio della fondazione, vanno a costituire un patrimonio non aggredibile da parte di creditori, il cui diritto non è sorto in dipendenza dello scopo perseguito dall’ente.