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Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Riferimenti normativi

Articoli 83, 96, 96-bis e 96-ter del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93)

Decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659 – Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 49 – Attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.

 

Disciplina

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) è un consorzio di diritto privato costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto successivamente obbligatorio.

 

Il principio dell’adesione obbligatoria a un sistema di garanzia dei depositanti riconosciuto in Italia è stato introdotto nel 1996, a seguito dell’attuazione della prima direttiva (94/19/CEE) sui sistemi di garanzia dei depositi. Tale principio è stato confermato dal decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, con il quale è stata recepita la nuova direttiva 2014/49/UE (DGSD – deposit guarantee scheme directive), che ha innovato e ampliato la disciplina contenuta nella predetta direttiva, ispirandosi a principi di massima armonizzazione.

Attualmente, aderiscono al FITD tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo, nonché le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.

Possono, altresì, aderire al FITD le succursali italiane di banche comunitarie, al fine di integrare la garanzia offerta dal sistema di garanzia del Paese di origine.

Lo scopo del FITD è di garantire i depositanti delle banche consorziate, che forniscono le risorse finanziarie necessarie al suo perseguimento.

Tale finalità istituzionale si realizza attraverso varie forme di intervento del Fondo nei confronti di banche consorziate sottoposte a procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione nonché mediante interventi alternativi volti a superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto delle consorziate.

 

L’attività del FITD è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento degli Organi nonché da Regolamenti su materie specifiche.

La Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 96-ter del d.lgs. 385/1993, esercita specifici poteri di vigilanza nei confronti dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Il FITD opera attivamente nell’ambito del network costituito dai sistemi di garanzia a livello internazionale e dalle associazioni che li raggruppano, a fini di cooperazione, coordinamento operativo e partecipazione all’elaborazione della normativa di settore.

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