Riferimenti normativo
Articoli 167 e ss. del Codice Civile
Disciplina
L’amministrazione del fondo segue le regole della comunione legale.
Indipendentemente dalla titolarità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l’amministrazione dei medesimi è attribuita ai coniugi.
Bisogna in ogni caso distinguere tra gli atti di ordinaria amministrazione per i quali i coniugi possono agire anche disgiuntamente, e gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessario che i coniugi agiscano congiuntamente.
Per gli atti di straordinaria amministrazione, se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, è necessario il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, l’autorizzazione del giudice.
Per atti di straordinaria amministrazione debbono intendersi l’alienazione, l’ipoteca, il pegno non che tutti gli atti di costituzione di diritti reali di godimento, le transazioni, le divisioni, alle cessioni di diritti, le permute, la costituzione di rendita e tutti gli atti dispositivi comunque traslativi o costitutivi di diritti reali.
Naturalmente potrebbe anche accadere che i coniugi siano in disaccordo su atti di amministrazione che richiedono un comune assenso.
In tal caso se uno dei coniugi nega il proprio consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione l’altro coniuge può ottenere dal giudice l’autorizzazione a compiere l’atto se dimostra che questo risponde agli interessi della famiglia.
I frutti possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia e la vendita dei beni che fanno parte del fondo non può essere fatta se non con il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso in cui vi siano dei figli è necessaria anche l’autorizzazione del Tribunale.
L’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio determinano la cessazione del fondo salvo che vi siano figli minori.
Se ci sono figli, il fondo rimarrà in piedi fino a che non avranno compiuto la maggiore età e sarà il giudice a stabilire come procedere all’amministrazione dei beni.
In conclusione, occorre distinguere due casi:
-
- alienazione dei beni senza figli
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- alienazione dei beni con i figli
Infatti in assenza di figli, sostanzialmente, non vi sono particolari problemi se non quello della sussistenza del comune accordo dei due coniugi. Dunque, sempre che essi siano d’accordo, potranno procedere all’alienazione del bene costituente il fondo.
Precisamente l’art. 169 C.C. dispone che:
«Se non e’ stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi».
Diversa è, invece, la regolamentazione della vendita dei beni inclusi nel fondo patrimoniale quando sono presenti figli minori. In questo caso, infatti, il consenso dei coniugi non è sufficiente ma si richiede l’autorizzazione del giudice.
L’art. 169 C.C. infatti dispone:
«…se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita’ od utilita’ evidente».
In sostanza, l’intervento del giudice è necessario per valutare l’interesse dei figli e se le scelte dei genitori rispetto al fondo patrimoniale compromettono tale interesse.
Giurisprudenza
Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione che abbiano a oggetto beni vincolati nel fondo patrimoniale, quali ad esemplo vendita o concessione in ipoteca, il figlio di coniugi che hanno costituito il fondo patrimoniale è legittimato ad agire in giudizio per contestarli, qualora ne abbia le ragioni. Inoltre, è legittima la clausola dell’atto istitutivo del fondo patrimoniale che, in presenza di figli minori, esclude l’autorizzazione del giudice tutelare per il loro compimento.