(v. Modifiche e scioglimento del fondo patrimoniale)
Riferimenti normativi
Articoli 167 e ss. del Codice Civile
L’effetto del fondo patrimoniale cessa, pertanto, quando si estingue il vincolo coniugale o l’unione civile.
Se ci sono figli minori, il vincolo del fondo rimane fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età.
Se dal matrimonio sono nati figli o se, in presenza di figli, costoro sono divenuti maggiorenni, è consentito uno scioglimento convenzionale, totale o parziale, il fondo patrimoniale, mediante modifica della convenzione matrimoniale (v. Convenzione matrimoniale).
Se invece vi sono figli minori è ugualmente consentita la modifica della convenzione matrimoniale ma essa produrrà effetti solo dopo la maggiore età di tutti figli.