Riferimenti normativi
Articoli 167 e ss. del Codice Civile
Durante la sua esistenza, il fondo può subire modificazioni di vario genere, sia in relazione al suo oggetto, che al suo regime giuridico.
In primo luogo esso potrà essere modificato con apposita convenzione matrimoniale (v. Convenzione matrimoniale).
Quanto all’incremento del fondo patrimoniale, ovvero all’inserimento di nuovi beni, secondo alcuni si tratta della costituzione di un nuovo fondo patrimoniale, mentre secondo altri si tratta di mera modificazione della convenzione già esistente. A tal fine, rileva, tuttavia, principalmente la volontà e l’intenzione delle parti.
Il fondo patrimoniale, inoltre, si estende per accessione (v. Accessione) anche al fabbricato edificato su suolo facente parte di fondo patrimoniale, determinandosi, pertanto un incremento dell’oggetto.
Per quanto riguarda invece i decrementi occorre distinguere.
Può darsi che l’uscita di singoli beni dal fondo – e, al limite, addirittura di tutti – rappresenti la mera conseguenza di atti, giuridici o materiali, diretti ad altro fine: in particolare, d’un impiego traducentesi in consumazione o alienazione, per fare fronte ai bisogni della famiglia; nel qual caso certamente non occorre rispettare il procedimento richiesto per le modificazioni del fondo patrimoniale.
Laddove, invece, i coniugi vogliano sottrarre uno o più beni al vincolo di destinazione, senza direttamente proporsi altro scopo che questo, sarà necessario porre in essere una modificazione della convenzioni matrimoniali.
Quanto alle modifiche dell’originario regime giuridico del fondo, queste sono adottabili con convenzione modificativa, in quanto abbiano ad oggetto aspetti derogabili della disciplina legale; anche le deroghe in tale negozio eventualmente contenute potranno eventualmente eliminarsi, in un momento successivo. Dette modifiche, inoltre, richiedono il consenso di tutti i soggetti che sono stati parte dell’originaria convenzione ovvero dei relativi eredi.
La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento, o dello scioglimento, o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, o dello scioglimento dell’unione civile.
Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
In tal caso il tribunale dei minori può adottare, su istanza degli vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.
L’effetto del fondo patrimoniale cessa, pertanto, quando si estingue il vincolo coniugale o l’unione civile.
Se ci sono figli minori, il vincolo del fondo rimane fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età. In questo caso il Tribunale potrà affidare l’amministrazione dei beni del fondo al genitore affidatario o a un terzo, oppure assegnare in proprietà o in godimento direttamente ai figli una quota dei beni
Si discute se sia ammissibile lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale, poiché le cause di scioglimento sarebbero tassativamente individuate dal legislatore in quelle che portano al dissolvimento del matrimonio.
La recente Cassazione intervenuta sul punto, affermando che le cause di scioglimento del fondo patrimoniale non possono considerarsi tassative, sancisce che, in mancanza di figli, lo scioglimento del fondo patrimoniale può intervenire anche sulla base del solo consenso dei coniugi.
In presenza di figli (anche nascituri), invece, non è ammesso lo scioglimento consensuale da parte dei soli coniugi. L’istituzione del fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, tra cui vanno ricompresi anche i figli minori che sono i componenti deboli della famiglia.
Conseguentemente, avendo interesse alla conservazione della consistenza patrimoniale del Fondo, per lo scioglimento è necessario il consenso dei figli minori, rappresentati da un curatore speciale autorizzato dal Tribunale, che tuteli la loro posizione nell’ipotetico conflitto di interesse derivante dalla disposizione sui beni del fondo.
In definitiva
Se dal matrimonio sono nati figli o se, in presenza di figli, costoro sono divenuti maggiorenni, è consentito uno scioglimento convenzionale, totale o parziale, il fondo patrimoniale, mediante modifica della convenzione matrimoniale (v. Convenzione matrimoniale).
Se invece vi sono figli minori è ugualmente consentita la modifica della convenzione matrimoniale ma essa produrrà effetti solo dopo la maggiore età di tutti figli.
Altra causa di cessazione del fondo patrimoniale, in verità non pacifica, è l’alienazione di tutti beni costituenti il fondo o dell’unico bene costituente il fondo.