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Fondo patrimoniale (Pubblicità)

Riferimenti normativi

Articoli 162 e 167 e ss., 2647 del Codice Civile

 

In quanto convenzione matrimoniale (v. Convenzioni matrimoniali),  il fondo patrimoniale è soggetto alla disciplina per esse previste quanto a pubblicità.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta del regime di separazione dei beni.

 

Oltre all’annotazione del vincolo all’atto di matrimonio è prevista, pertanto, un’ulteriore forma di pubblicità: la trascrizione dell’atto che ha costituito il fondo patrimoniale, che può essere effettuata se il fondo ha per oggetto beni immobili, oppure beni mobili iscritti in pubblici registri.

Quanto al fondo patrimoniale costituito per testamento (v. Testamento), la legge prevede che la trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d’ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell’acquisto a causa di morte.

 

La pubblicità relativa ai titoli di credito È prevista espressamente la legge che prevede che i medesimi debbano essere vincolati rendendoli nominali con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Pertanto, se i titoli sono già nominativi, basta la notazione del vincolo sul titolo stesso e nel registro dell’emittente.

Se, invece, sono al portatore o all’ordine, essi devono essere prima resi nominativi e poi annotati.

 

Qualora oggetto del fondo siano azioni (v. Azioni) o quote societarie (v. Quote di s.r.l.) si rende necessaria la pubblicità presso il competente registro delle imprese.

 

Giurisprudenza

In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell’atto di matrimonio successivamente all’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l’esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all’art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

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