Riferimenti normativi
Articoli 167 e ss. del Codice Civile
Il fondo patrimoniale può essere costituito da entrambi i coniugi o da un terzo (che può essere anche il figlio). (v. Fondo patrimoniale – Costituzione).
Anche laddove il fondo venga costituito da uno soltanto dei coniugi è comunque sempre necessario il consenso dell’altro.
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale, spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo.
L’atto costitutivo può, pertanto, attribuire la proprietà dei beni costituiti in fondo patrimoniale anche ad uno solo dei coniugi.
Il terzo o anche uno dei coniugi può disporre che la proprietà del bene conferito in fondo patrimoniale sia attribuita ad uno soltanto dei coniugi.
In tal caso si tratta di un’ipotesi di liberalità non donativa (v. Atti a titolo gratuito e spirito di liberalità). L’altro coniuge, pur non divenendo contitolare del bene, diviene titolare di uno speciale diritto di godimento sullo stesso, nonché coamministratore del fondo patrimoniale (v. Fondo patrimoniale – Amministrazione).
Chi costituisce un fondo patrimoniale può anche riservarsi la proprietà dei beni conferiti sui quali, dunque, i coniugi hanno uno speciale diritto di godimento.