Riferimenti normativi
Articoli 167 e ss. del Codice Civile
Il fondo patrimoniale è un patrimonio di destinazione costituito da quel complesso di beni che sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
Esso comporta la creazione di un patrimonio separato, dal momento che i beni in esso costituiti sfuggono alla regola generale per cui il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti suoi beni, presenti e futuri (v. Responsabilità generica).
In quanto ipotesi di segregazione patrimoniale (v. Segregazione patrimoniale), il fondo patrimoniale costituisce, dunque, un’ipotesi eccezionale che deroga al principio generale della responsabilità generica.
La creazione di un patrimonio separato è, dunque, un’ipotesi eccezionale limitata ai soli casi espressamente consentiti dalla legge.
Le deroghe al principio di responsabilità generica sono, infatti, tassative ed eccezionali.
La separazione del patrimonio da quello personale dei coniugi fa sì che si crei una limitazione di responsabilità dei beni che fanno parte del patrimonio separato, i quali sono destinati esclusivamente alla soddisfazione di obbligazioni strettamente collegate alla loro finalità.
I beni e i frutti del fondo possono essere aggrediti solo per debiti derivanti da obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia.
Sui beni oggetto di fondo patrimoniale è impresso un vincolo di indisponibilità.
L’esecuzione non può aver luogo, infatti, per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il limite all’inespropriabilità opera, dunque, solo se il creditore sapeva che l’obbligazione contratta era estranea ai bisogni della famiglia, ma l’onere probatorio di tale conoscenza rimane a carico del debitore che si oppone all’esecuzione del bene.
Al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente, il debitore opponente deve provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale, la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, e che il debito per cui si procede è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Inoltre, sul debitore grava anche l’onere di provare la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore.
La prova può essere fornita anche avvalendosi di presunzioni.
Quanto al criterio per identificare la natura dei crediti che, essendo stati contratti per fare fronte ai bisogni della famiglia, possono essere soddisfatti anche in via esecutiva, la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale la nozione di debiti contratti nell’interesse della famiglia va intesa non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia.
Occorre ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, o al potenziamento della capacità lavorativa dei coniugi, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o meramente speculative.
Si è quindi preferita una nozione di bisogni della famiglia piuttosto ampia, per la quale si esclude che bisogni rilevanti siano soltanto quelli essenziali del nucleo familiare.
Sono ricompresi anche i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore scelto, in conseguenza delle possibilità economiche.
Non è pacifico se possano essere ricondotti ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi, ma in giurisprudenza si ritiene che l’indagine del giudice deve avere ad oggetto specificamente il fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura di questa.
Quanto alla natura del fondo patrimoniale esso integra una liberalità non donativa (v. Atti di liberalità e Spirito di liberalità) cioè rientra tra quegli atti che possono ma non devono perseguire un intento liberale; essi sono gratuiti e se sorretti da un intento liberale possono qualificarsi come liberalità.
Come detto il fondo patrimoniale integra un’ipotesi di segregazione patrimoniale e comporta la creazione di un patrimonio separato insensibile alle vicende creditorie.
Esso, tuttavia, non è del tutto al riparo dalle azioni dei creditori della coppia, sebbene queste siano sottoposte a limiti ben precisi.
Innanzitutto, va infatti ribadito che i debiti tutelati dal fondo non sono tutti quelli dei coniugi ma esclusivamente quelli che sono sorti dopo l’annotazione dello stesso sull’atto di matrimonio.
Inoltre, anche con riferimento ai debiti sorti successivamente a tale data, il fondo limita la sua efficacia a quelli che sono relativi al soddisfacimento di esigenze della famiglia, mentre non è opponibile ai crediti che sono sorti per finalità voluttuarie o per investimenti.
Di conseguenza, entro tali limiti i creditori potranno comunque aggredire i beni della coppia.
I creditori possono rendere il fondo inefficace nei propri confronti esperendo la cosiddetta azione revocatoria (v. azione revocatoria), con la quale al giudice viene chiesto di accertare e dichiarare che la costituzione è avvenuta esclusivamente per frodarli.
Il termine per esperire tale rimedio è di cinque anni dall’annotazione nell’atto di matrimonio e, per poter vincere il relativo giudizio, è indispensabile che il creditore dimostri che il patrimonio residuo del debitore, non ricompreso nel fondo, non riesce a soddisfare le sue ragioni.
Fino a un anno dalla costituzione del fondo, in ogni caso, lo stesso è automaticamente inefficace rispetto alle ragioni dei creditori, che possono pignorare i beni in esso ricompresi senza dover ottenere una preventiva autorizzazione del giudice.
Alla luce di quanto affermato, il pignoramento dei beni ricompresi nel fondo patrimoniale è vietato ma solo se il fondo è stato istituito prima della nascita del debito e quest’ultimo è stato contratto per obbligazioni relative ai bisogni della famiglia.
In tutti gli altri casi, quindi con riferimento a debiti sorti prima della costituzione del fondo o a debiti sorti dopo ma per esigenze estranee ai bisogni della famiglia, i beni inseriti nel fondo restano pignorabili.
Rientrano tra i debiti contratti per bisogni della famiglia, come detto, anche quelli inerenti all’attività professionale o lavorativa.
Giurisprudenza
La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia costituisce atto tipico di liberalità essendo atto a titolo gratuito è potenzialmente pregiudizievole per i creditori. Invero, crea un patrimonio di scopo e impedisce che i beni compresi in tale patrimonio siano liberamente aggredibili dai creditori, incide riduttivamente sulla garanzia derivante alla generalità dei creditori dall’art. 2740 cod. civ.. La inclusione nel fondo patrimoniale familiare di tutti i beni immobili di proprietà del debitore, preclude al creditore di trovare altrove soddisfazione del proprio diritto.
L’atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all’azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della “realità” in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è di conseguenza idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe – seppur non identiche – situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in trust.
La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti; l’atto è perciò soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, 1° comma n. 1), c.c. qualora ne ricorrano le condizioni.