Per franchigia di successione si intende la soglia entro la quale si è esenti da tassazione.
La determinazione dell’imposta di successione o di donazione prevede l’applicazione alla base imponibile delle aliquote e delle franchigie in relazione al rapporto di parentela che intercorre tra donante/deceduto e beneficiario/erede.
L’imposta viene calcolata sul valore totale dell’eredità del defunto o della donazione, tenendo conto quindi delle franchigie e delle aliquote.
Queste variano in base al grado di parentela dell’erede/legatario o donatario o beneficiario di altre liberalità inter vivos:
- Coniuge e figli, parenti stretti
Questi soggetti possono usufruire di una franchigia di successione pari a 1 milione di euro per ciascun beneficiario. In caso di superamento verrà applicata un aliquota del 4% sul valore complessivo netto per i trasferimenti effettuati in loro favore.
Ciò significa che se il coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) ereditano ad esempio una casa, non devono pagare l’imposta di successione se il valore catastale dell’immobile non supera la sopracitata soglia relativamente alla propria quota ereditaria. Se invece viene superata la franchigia, la tassa dovrà essere pagata sulla parte eccedente con l’applicazione dell’aliquota del 4%. A questa vanno aggiunte l’imposta catastale e ipotecaria, quando si tratta di immobile in successione.
- Fratelli e sorelle
Per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle la franchigia è invece di 100.000 euro. Al superamento di tale soglia, la tassa dovrà essere pagata sull’importo in eccesso con applicazione di un’aliquota pari al 6%.
Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collaterale fino al terzo grado
Trova applicazione l’aliquota del 6% per i trasferimenti in favore di tali soggetti, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
- Altri soggetti
Per tutti gli altri soggetti non è prevista nessuna franchigia e si applica aliquota dell’8%.
- Eredi disabili
È prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, indipendentemente dal grado di parentela che lega il defunto e l’erede.
Le franchigie si applicano anche in questo caso in capo a ciascun beneficiario e non sono cumulabili tra loro.