Riferimenti normativi
Articoli 2501 e ss. del Codice Civile
Disciplina
La fusione rientra tra alle operazioni straordinarie tra società.
Essa comporta l’unione di due o più società in una sola sia dal punto di vista dei patrimoni che dal punto di vista delle compagini sociali.
La fusione risponde ad un principio di economia dei mezzi giuridici in quanto evita lo scioglimento di società già esistenti per costituire una unica nuova società.
La fusione può essere propria o per incorporazione. La fusione propria si ha mediante costituzione di una nuova società. In tal caso tutte le società preesistenti si estinguono.
La fusione per incorporazione si ha mediante incorporazione in una società di una o più altre società.
La fusione comporta che le azioni o le quote della società risultante si assegnano ai soci delle società fuse o incorporate. Alla fusione si applica il principio di continuità, in virtù del quale la società resta la stessa ma sopravvive il nuovo assetto organizzativo.
Pertanto nel caso in cui i patrimoni sociali ricomprendono beni immobili non si verifica il trasferimento dei medesimi e non si pongono i problemi relativi alle menzioni urbanistiche, alla trascrizione e quelli relativi ai beni culturali.
Per quanto riguarda il capitale nella fusione, esso non deve necessariamente corrispondere alla somma dei capitali delle società partecipanti, ma può anche essere inferiore.
La fusione può determinare nel complesso anche una modifica del capitale sociale.
In proposito la legge predispone una tutela per i creditori, cioè il diritto di opposizione.
Laddove, infatti, all’esito della fusione, il capitale sociale risultasse ridotto potrebbe verificarsi un pregiudizio per i creditori che possono, pertanto, proporre opposizione.
La fusione può anche comportare trasformazione, laddove intervenga tra società non appartenenti al medesimo tipo (per esempio tra s.p.a. ed s.n.c.). In tal caso si applicherà sia la disciplina della fusione che quella della trasformazione.
L’operazione di fusione è procedimentalizzata e consta di tre fasi:
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- Progetto di fusione
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- Decisione di fusione
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- Atto di fusione.
Come detto, la legge prevede che all’operazione di fusione i creditori possono opporsi.
Giurisprudenza
In tema di fusione o incorporazione di società, l’art. 2504- bis c.c. plasma una ipotesi di vicenda meramente modificativa-evolutiva della medesima compagine societaria, con conservazione della proprie identità, garantendo la prosecuzione dei rapporti anche processuali, con legittimazione attiva e passiva della società incorporante o della nuova società, ma lasciando immutata analoga legittimazione attiva e passiva della società incorporata, non verificandosi una successione mortis causa, ed essendo impedita la interruzione del processo.