Accanto alla garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore (v. Responsabilità patrimoniale o generica), la legge prevede forme di garanzia specifiche:
- le garanzie reali o patrimoniali che riguardano un singolo bene e una specifica obbligazione (v. Privilegio, Pegno, Ipoteca). Coloro che hanno un credito con una garanzia reale vengono pagati prima degli altri creditori con il ricavato della vendita del bene oggetto di pegno o di ipoteca.
- le garanzie personali: la fideiussione e l’avallo.
Si parla di garanzia anche con riferimento ai mezzi previsti dall’ordinamento per assicurare il godimento di un diritto. È il caso della garanzia per evizione dovuta dal venditore al compratore.
Spesso le garanzie patrimoniali non sono possibili o perchè il patrimonio è insufficiente o perchè sui beni del debitore sono già state costituite altre garanzie; inoltre le garanzie patrimoniali necessitano di procedimenti lunghi e dispendiosi, ecco allora la necessità di prevedere altre forme di garanzia: le garanzie personali si costituiscono non sui beni del debitore ma sull’intero patrimonio di terzi soggetti che, affiancandosi al debitore, diventano garanti dell’adempimento.