Riferimenti normativi
D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347
Disciplina
L’imposta catastale è dovuta sulle volture catastali per il trasferimento di immobili, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, o seguenti la costituzione su di essi di ipoteche o di diritti.
L’imposta catastale è correlata all’imposta ipotecaria (v. Imposta ipotecaria), ed ha presupposti e caratteristiche analoghe.
Anche l’imposta catastale non è, infatti, dovuta in presenza di trasferimenti immobiliari avvenuti nell’interesse dello Stato o per donazioni a favore di Regioni, Provincie e Comuni, di enti e fondazioni riconosciute legalmente, di ONLUS.
Dal primo gennaio 2014 l’aliquota dell’imposta catastale è stabilita nella misura fissa di € 50,00 nel caso di trasferimenti immobiliari soggetti ad imposta di registro proporzionale con le nuove aliquote (2%, 9%, 12%).
In sintesi, l’imposta può essere determinata secondo il seguente schema:
- Acquisto di immobile non di lusso (sono considerati di lusso i fabbricati con categoria A/1, A/8, A/9), “prima casa” , da un soggetto privato: € 50,00;
- Acquisto di immobile “ NON prima casa” da un soggetto privato: € 50,00;
- Acquisto di immobile “prima casa” da impresa (con IVA al 4%): € 200,00.
Quanto all’imposta catastale in caso di donazione e successione, il trasferimento di proprietà per donazione e successione è soggetto ad imposta catastale fissa di € 200,00 (€ 168, fino al 2013) se almeno uno dei beneficiari dichiara di essere in possesso dei requisiti per ottenere le agevolazioni sulla prima casa. In tutti gli altri casi si applica l’imposta con l’aliquota ordinaria dell’1%.
Obbligati al pagamento sono i soggetti che richiedono la voltura, solitamente gli acquirenti o i beneficiari del trasferimento, ad esempio i donatari o gli eredi.
Nel caso in cui, oltre all’imposta ipotecaria, sia dovuta l’imposta di registro, il versamento è unico, nei termini e con le modalità previste per quest’ultima.
Ma, trattandosi di una imposta dipendente da trasferimenti immobiliari, è generalmente il notaio che redige l’atto a provvedere direttamente al versamento, addebitando l’importo al cliente fra le anticipazioni esposte nella parcella, senza ulteriori obblighi da parte dell’acquirente, erede o donatario.