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Imposta di bollo

L’imposta di bollo (la cosiddetta marca da bollo) nel sistema fiscale italiano è un’imposta applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti: atti civili, commerciali, giudiziali ed extragiudiziali, sugli avvisi, sui manifesti. Ha natura giuridica mista, in quanto a volte si configura come imposta e a volte come tassa.

L’imposta di bollo è un’imposta, di importo variabile a seconda dei casi, applicata alla produzione, alla richiesta o alla presentazione di certi documenti.

L’imposta di bollo può essere, dunque,  fissa o proporzionale.

 

Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d’uso l’imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.

L’imposta di bollo è un’imposta indiretta, che non colpisce, cioè, le persone ma i consumi.

Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa.

 

L’imposta non si applica agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi. L’esenzione dall’imposta di bollo è inoltre stabilita per legge per i documenti specificati all’art. 7 comma 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Tra questi, ad esempio, ci sono pagelle e certificati anagrafici.

Sono inoltre esenti da imposta di bollo tutti i documenti inerenti i rapporti cartacei che intercorrono fra compagnie assicuratrici e/o riassicuratrici e assicurati ed intermediari di assicurazione purché attinenti a contratti di assicurazione, in quanto in questi casi l’imposta di bollo è surrogata dall’Imposta sulle assicurazioni, che viene applicata ai premi di assicurazione incassati.

 

Essa ha come presupposto l’esistenza di un atto redatto in forma scritta:

– per i documenti che riguardano la ricezione di denaro,

– per le scritture private che non sono relative alle locazioni

– per tutti gli altri documenti che sono soggetti a bollo solo in caso d’uso, bisogna pagare l’imposta unicamente nel momento in cui l’atto viene utilizzato.

 

L’imposta di bollo può essere proporzionale o fissa:

  • cambiali pagherò è pari all’undici per mille,
  • cambiali tratte è pari al dodici per mille
  • ricorsi è pari a 16 euro,
  • domande presentate al Registro delle Imprese dalle società  di capitali è pari a 65 euro,
  • domande presentate al Registro delle Imprese dalle società  di persone è pari a 59 euro,
  • atti autenticati dai notai è pari a 230 euro, e così via.

 

 

 

L’imposta di bollo su fatture

L’imposta di bollo sulle fatture è pari a 2 euro per tutte le operazioni escluse o esenti da Iva che riguardano un importo che superi la soglia di 77 euro e 47 centesimi.

L’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture spetta a chi le emette: in ogni caso l’emittente ha la facoltà di effettuare la rivalsa di imposta, in modo tale che l’importo della marca da bollo possa essere addebitato al committente o al cliente.

 

Per le fatture elettroniche il pagamento avviene in modalità virtuale e va effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Anche se l’applicazione della marca da bollo sulle fatture spetta a chi le emette, nel caso di eventuali sanzioni amministrative sono solidali tutte e due le parti.

 

L’imposta di bollo sul conto corrente

A partire dal 2012 è entrata in vigore l’imposta di bollo sui conti correnti, che viene applicata a tutti i titolari di conto corrente, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di altri soggetti.

L’imposta di bollo in questo caso è fissa ed è pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per gli altri soggetti.

L’imposta è applicata al momento in cui viene emesso l’estratto conto e riguarda il periodo per cui viene fornito il rendiconto, anche se il conto è stato aperto e chiuso nel corso dell’anno. Quando una persona ha più di un conto corrente, è necessario pagare un’imposta di bollo per ognuno di essi.

Nel caso in cui il cliente sia una persona fisica, si è esentati dal versamento dell’imposta di bollo se il valore medio di giacenza è inferiore a 5mila euro: per calcolare si sommano i saldi giornalieri del conto e si divide il risultato ottenuto per il numero di giorni di detenzione del conto, ponderando la giacenza media per la quota di detenzione.

 

L’imposta di bollo sul conto di deposito

L’imposta di bollo sul conto di deposito non è fissa, come avviene per quella sul conto corrente, ma è proporzionale alla somma depositata, e corrisponde allo 0.20%, percentuale che deve essere calcolata sulle giacenze.

L’imposta di bollo è pari, quindi, al due per mille dell’importo in denaro che è stato depositato: per le persone fisiche non è prevista alcuna soglia massima, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche viene applicato un limite pari a 14mila euro.

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