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Imposta di registro

Riferimenti normativi

DPR n. 131/1986

 

Disciplina

L’imposta di registro è un’imposta indiretta, ovvero colpisce i trasferimenti di ricchezza. Le imposte indirette come quella di registro si applicano ai trasferimenti di valore.

le imposte indirette colpiscono il consumo o i trasferimenti di ricchezza, poiché sono un segnale indiretto del fatto che l’individuo possiede un reddito o un patrimonio.

L’altra principale imposta indiretta è l’IVA, che resta alternativa a quella di registro.

 

Il pagamento dell’imposta di registro avviene a seguito della registrazione di un atto scritto, come un contratto, una scrittura privata, la costituzione di un ente o di una società, una sentenza etc. presso un registro pubblico, tenuto presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

 

Quanto ai presupposti dell’imposta, la legge richiede:

– un presupposto soggettivo: partecipazione ad atti scritti o verbali.

– un Presupposto oggettivo: atto scritto o contratto verbale con contenuto.

 

L’imposta di registro è una imposta d’atto, ovvero pagata al momento in cui l’atto è prodotto per la registrazione presso l’Ufficio competente, in misura fissa o proporzionale.

 

L’imposta di registro si suddivide in:

– IMPOSTA PRINCIPALE: è l’imposta riscossa al momento della registrazione dell’atto da parte dell’Ufficio;

– IMPOSTA COMPLEMENTARE: è l’imposta riscossa dall’ufficio diversa da quella principale e da quella suppletiva (per esempio, l’accertamento di maggior valore di un immobile o di un compendio aziendale e contemporaneo avviso di liquidazione della maggior imposta).

– IMPOSTA SUPPLETIVA: è l’imposta riscossa in sede di autotutela dall’Ufficio per errori materiali o di calcolo compiuti al momento della riscossione dell’imposta principale.

 

La registrazione può essere:

– A termine fisso (Art. 5 T.U.): termine dalla formazione dell’atto entro cui c’è l’obbligo di registrare (entro venti giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero, Art. 13 T.U.).

– In caso d’uso (Art. 6 T.U.): non vi è obbligo di richiedere la registrazione maper l’utilizzazione dell’atto in sede amministrativa o per il riconoscimento di un diritto da parte della P.A. è necessaria la registrazione. Tipico atto da registrare solo in caso d’uso è quello formato mediante scambio di corrispondenza.

– Volontaria (Art. 7 T.U.): atti per i quali non c’è l’obbligo di chiedere la registrazione.

 

L’obiettivo della registrazione è che la data dell’atto venga annotata ufficialmente ed il suo contenuto, essendo stato depositato, non possa più essere modificato.

La registrazione dell’atto comporta e garantisce l’immodificabilità del contenuto e della data dell’atto.

La registrazione dell’atto implica, dunque, l’immodificabilità del suo contenuto e della sua data; sia nel caso in cui sia obbligatoria per legge o effettuata per libera scelta delle parti che sottoscrivono l’atto, la registrazione dell’atto comporta il pagamento dell’imposta.

 

Il pagamento dell’imposta di registro è necessario, quando un soggetto, per obbligo di legge o per sua scelta, decide di registrare presso un registro pubblico, un atto scritto.

Sono soggetti passivi, coloro che pongono in essere l’atto, o nel cui interesse l’atto viene sottoposto a registrazione.

 

Sono ad esempio soggetti obbligati alla richiesta di registrazione (Art. 10 T.U.):

  • Le parti contraenti per le scritture private non autenticate;
  • Per i contratti verbali e atti formati all’estero, i rappresentanti delle
  • società o enti esteri;
  • Notai, ufficiali giudiziari per gli atti da essi redatti o autenticati;
  • Cancellieri e segretari per le sentenze, i decreti, ecc.
  • Sono tenuti al pagamento del tributo inoltre, i pubblici ufficiali che hanno redatto o autenticato l’atto, coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, le parti contraenti, le parti in causa.

 

Costoro sono responsabili in solido con l’obbligato principale.

L’imposta di registro riguarda i valori venali, ovvero i valori di mercato dei beni ed i valori patrimoniali riportati negli atti.

L’imposta di registro ha natura promiscua. Infatti possono verificarsi i seguenti due casi:

– è applicata in misura proporzionale al valore dell’atto registrato;

– si applica in misura fissa.

 

L’imposta di registro non colpisce l’atto in quanto documento (come ad es. nell’imposta di bollo) ma l’atto in quanto produttivo di effetti giuridici.

A titolo esemplificativo, tra gli atti soggetti a registrazione obbligatoria, rientrano:

  • Contratti di locazione;
  • Atti di trasferimento di immobili destinati a prima casa;
  • Trasferimento di immobili tra privati;
  • Il trasferimento di terreni, anche quelli non edificabili ad imprenditori agricoli;
  • La cessione e la locazione di aziende;
  • La locazione di beni mobili.

 

Riepilogando, sono soggetti a registrazione:

– Gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato;

– Gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia. I contratti che hanno per oggetto la locazione o l’affitto;

– I contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia;

– Contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse.

 

Sono esclusi dall’obbligo, gli atti indicati nella tabella allegata al DPR n. 131/1986.

 

A titolo esemplificativo, rientrano, gli atti formati per l’applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse, per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati, i contratti di lavoro subordinato.

In quanto imposta indiretta, vige con riferimento all’imposta in esame un principio di alternatività Iva/Registro (Art. 40 T.U.)

 

– Per evitare doppia imposizione, la legge ha sancito il principio della alternatività dell’applicazione dell’imposta rispetto all’IVA: gli atti soggetti ad IVA scontano in generale l’imposta in misura fissa.

– Il principio di alternatività riguarda tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e, pertanto, non solo le operazioni imponibili, ma anche quelle esenti e non imponibili.

Sono soggette all’imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

La base imponibile è data dal valore dell’atto registrato, ovverosia il valore della prestazione o delle prestazioni che sono oggetto.

In particolare (art. 43) a titolo esemplificativo:

  • Per contratti a titolo oneroso dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto;
  • Per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire
  • Per le permute dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta.

 

Quanto all’ammontare dell’imposta, la tariffa allegata al DPR 131/86, contiene nelle parti I e II, l’elenco degli atti assoggettati a tassa fissa e quelli soggetti ad aliquota proporzionale.

– Imposta fissa: 200 euro a partire dal 1° gennaio 2014

– Imposta proporzionale, varia secondo la natura e contenuto dell’atto cui si riferisce. Ad esempio, per i trasferimenti immobiliari, si hanno diverse aliquote: 9 % per cessioni a titolo oneroso di beni immobili in genere; 2 % per le case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse (al ricorrere delle condizioni di cui alla nota II-bis, art. 1. tariffa 1° parte).

 

Quanto al pagamento del tributo, con riferimento alla liquidazione dell’imposta: quando non è dovuta in misura fissa, l’imposta è determinata dall’Ufficio e versata all’atto della registrazione (pagamento contemporaneo alla registrazione). L’imposta di registro deve essere versata presso qualsiasi agente della riscossione, istituto di credito o Agenzia delle Poste Italiane Spa (mediante modello F23 o F24).

 

Quanto alle modalità di registrazione, essa consiste nell’annotazione dell’atto con indicazione di: data di registrazione, progressivo, richiedente, natura dell’atto e somme riscosse.

Quanto alla competenza per la registrazione, per atti pubblici, scritture private autenticate, atti di organi giurisdizionali è competente l’ufficio locale dell’Agenzia Entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale che li ha rogati; per gli altri atti, possono registrarsi presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia Entrate.

 

La registrazione dell’atto si effettua mediante la presentazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di due copie dell’atto, tre copie, di cui una in carta libera, per gli atti pubblici o le scritture private autenticate, una di esse deve essere restituita all’interessato con la data e gli estremi della avvenuta registrazione.

Per quanto riguarda gli atti pubblici (come nel caso delle cessioni immobiliari) è direttamente il notaio rogante che effettua la registrazione dell’atto.

 

Per i contratti di locazione ed altri atti relativi ad immobili è stata attivata una procedura di registrazione telematica, che sostituisce la presentazione diretta all’Ufficio.

Il termine per effettuare la registrazione dipende dalla tipologia di atto. Devono essere, per obbligo di legge, registrati:

  • Atti scritti compiuti in Italia;
  • I contratti, anche verbali, aventi per oggetto locazioni, trasferimenti di azienda, trasferimento di proprietà o di diritti reali;
  • Atti formati all’estero che comportino trasferimenti pari a quelli sopra indicati.

 

La legge prevede i casi di registrazione entro un termine fisso ed esso è generalmente fissato in 20 giorni. I contratti di locazione e gli altri atti relativi a diritti sugli immobili dispongono invece di 30 giorni, mentre gli atti formati all’estero di 60 giorni.

La sanzione amministrativa va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta da chi omette la richiesta di registrazione.

Con l’avviso di liquidazione della maggiore imposta con interessi e sanzioni, l’ufficio locale dell’Agenzia Entrate, rettifica il valore venale dei beni o diritti (la sanzione Amministrativa va dal 100 al 200% della maggiore imposta dovuta) (Art. 71 T.U.R.).

Sono escluse dall’ambito applicativo dell’imposta di registro, gli atti soggetti ad altre

forme di imposizione (es. atti di ultima volontà, soggetti all’imposta di successione).

Tra le varie agevolazioni previste, si ha l’agevolazione sull’acquisto della prima casa (aliquota del 2% dal 1/1/2014 – su atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case, abitazione non di lusso, atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione).

 

Condizioni necessarie per ottenere l’agevolazione:

– L’immobile è ubicato nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dalla data dell’atto, la propria residenza o dove svolge la propria attività;

– Che l’acquirente non sia titolare di diritti su altra casa ubicata nel comune ove è situato l’immobile da acquistare;

– Che l’acquirente non sia titolare su tutto il territorio nazionale di diritti su altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione in questione

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