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Imposta successioni e donazioni

L’Imposta sulle successioni e sulle donazioni si applica a tutte le eredità e alle donazioni tra vivi, con aliquote e franchigie differenziate a seconda del grado di parentela tra chi effettua e chi riceve il trasferimento di beni:

  • per i trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori ecc.) l’aliquota è pari al 4 % del valore ricevuto (al netto degli eventuali debiti), ma ogni beneficiario ha diritto a una franchigia di 1 milione di euro (cioè non paga nessuna imposta se la quota di eredità o la donazione che riceve è inferiore a 1 milione);
  • per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle l’aliquota è pari al 6 %, con una franchigia per ciascun beneficiario pari a 100mila euro;
  • per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, l’aliquota resta al 6 % ma non si applica alcuna franchigia;
  • infine, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti l’aliquota è dell’8 per cento e non vi sono franchigie.

 

Diverse tipologie di beni sono considerate esenti dall’imposta e non rientrano quindi nel valore complessivo dell’eredità o della donazione. Le principali esenzioni riguardano in particolare:

  • i titoli di stato italiani e di altri paesi UE;
  • le aziende, i rami di azienda o le quote di controllo in società di capitali, se i parenti in linea retta o il coniuge proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno cinque anni dalla data del trasferimento;
  • il TFR e le prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare;
  • i veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico;
  • le polizze vita.

 

La disposizione contempla inoltre alcune ipotesi di esclusione legate alle caratteristiche “soggettive” dell’avente causa. Si tratta dei trasferimenti a favore di:

  • Stato, Regioni, Province e Comuni;
  • enti pubblici di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle fondazioni bancarie senza fini di lucro;
  • enti pubblici di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati al punto precedente predisposti per le stesse finalità (l’ente beneficiario deve dimostrare entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità o dall’acquisto del legato di aver impiegato il patrimonio ricevuto per il conseguimento delle finalità indicata dal testatore);
  • movimenti e partiti politici.

 

L’imposta di successioni e donazioni si applica in caso di:

  • trasferimento di beni e diritti mediante successione mortis causa;
  • donazioni e le altre liberalità tra vivi (escluse le erogazioni liberali effettuate per spese di mantenimento o di educazione e quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze e le donazioni di modico valore; 

  • liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione; 

  • costituzione di vincoli di destinazione (es. trust); 

  • trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito; 

  • costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni. 


 

I beni soggetti ad imposta di successione e donazione si individuano in base ad un criterio di territorialità:

  •  in caso di morte di un soggetto defunto/donante residente in italia l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti anche se esistenti all’estero. 

  • in caso di morte di un soggetto defunto/donante non residente in italia l’imposta è dovuta solo sui beni esistenti in italia. 


 

I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione, sono

  • coloro che succedono nel patrimonio del defunto a titolo di erede (v. Erede) o di legatario (v. Legatario)per le successioni, nonché coloro che siano immessi temporaneamente nella gestione del patrimonio dell’assente e coloro che succedono nel patrimonio di una persona di cui sia stata dichiarata la morte presunta.
  • i donatari per le donazioni e i beneficiari per le altre liberalità tra vivi (v. Donazioni e atti liberali).

 

Per quanto riguarda l’importo dovuto da ogni erede, anche se ognuno di essi è tenuto al pagamento della propria quota rapportata alla quota dell’eredità in cui subentra, questo è responsabile solidamente nei confronti del fisco al pagamento delle tasse di successione. In mancanza del pagamento spontaneo da parte di ognuno di essi della propria quota, l’erario, può chiedere ad uno solo di essi il pagamento totale di quanto dovuto, il quale avrà poi il diritto di regresso nei confronti degli altri, potendo pretendere dagli stessi il rimborso di quanto pagato.

Alla regola generale, fanno eccezione:

  • l’erede che abbia accettato l’eredità col beneficio d’inventario (v. Accettazione con beneficio di inventario), il quale è obbligato in solido con gli altri soggetti soltanto entro il limite della quota di eredità che gli spetterebbe;
  • i chiamati a succedere che non abbiano ancora accettato l’eredità, obbligati in solido al pagamento delle tasse di successione entro il limite di valori dei beni ereditari che siano in loro possesso;
  • coloro che succedono a titolo di legato, i quali sono tenuti al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.

L’ordinamento, prevede alcune franchigie (v. Franchigie all’imposta di successione e donazione).

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