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Impresa collettiva e Società

(v. anche Società – Classificazioni e Differenze)

Riferimenti normativi

Articoli 2247 e ss. del Codice Civile

 

 

Disciplina

L’attività di impresa (v. Impresa) oltre che in maniera individuale (v. Impresa individuale),  può essere esercitata collettivamente da più soggetti riuniti tra loro in società (v. Società).

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili.

L’esercizio collettivo di un’attività di impresa avviene tipicamente attraverso le società.

Occorre, tuttavia, specificare che le società non costituiscono l’unica modalità per esercitare l’impresa in forma collettiva, in quanto a tal fine è possibile anche costituire fondazioni (v. Fondazione), associazioni (v. Associazioni), consorzi e gruppi europei di interesse economico.

L’esercizio di un’attività di impresa può avvenire anche con la partecipazione dello Stato e degli altri enti pubblici (v. Impresa Pubblica).

Nell’ordinamento giuridico italiano, si possono riscontrare enti sociali che non sono riconducibili alla nozione di cui sopra.

Ad esempio, le società senza scopo di lucro o le società unipersonali, in cui, appunto, l’ente non è costituito da “due o più persone”.

Inoltre, lo scopo tipico delle società è quello di lucro, consistente nel destinare ai soci gli utili ricavati dall’attività economica oggetto della società stessa.

Lo scopo di lucro, tuttavia, non è tipico di alcune società, come ad esempio quelle mutualistiche o alcune società pubbliche il cui fine è piuttosto il “pareggio di bilancio” più che lo scopo di lucro.

Nella società imprenditori non sono i singoli soci, ma la società stessa intesa quale soggetto giuridico autonomo.

Sono molteplici i fattori che suggeriscono di utilizzare la forma sociale per esercitare un’attività economica, ma quelle fondamentali sono essenzialmente due:

– la possibilità di raccogliere un capitale più consistente sommando i conferimenti di più soci; – la possibilità, più o meno intensa a seconda del tipo sociale prescelto, di limitare il rischio economico d’impresa e, quindi, la responsabilità patrimoniale dei soci.

In proposito occorre chiarire il concetto di autonomia patrimoniale.

Chi paga i debiti della società? Delle obbligazioni societarie risponde il solo patrimonio della stessa società? Oppure anche quello personale dei singoli soci?

Per rispondere a tali quesiti giova introdurre il concetto di autonomia patrimoniale.

La società fa fronte ai debiti sociali con il proprio patrimonio, che è separato dal patrimonio dei singoli soci.

Tale separazione tra patrimonio della società e patrimonio dei soci integra, appunto, l’autonomia patrimoniale, cioè il grado di separazione che esiste tra il patrimonio di una persona e quello di un’altra persona, fisica o giuridica.

Tale autonomia, che deve sempre sussistere, può essere perfetta o imperfetta a seconda che essa sia assoluta o relativa.

Nel primo caso il patrimonio sociale dell’azienda è totalmente insensibile alle vicende personali dei soci, nel secondo a tali condizioni vi può essere un’interferenza tra l’uno e gli altri.

Utilizzando il discrimine della diversa autonomia patrimoniale che possono avere le varie società possiamo distinguere le società di persone (v. Società di persone) e le società di capitali (v. Società di Capitali).

In entrambe le specie è presente un elemento personale (la pluralità dei soci) e un capitale (costituito dalla somma dei conferimenti).

La distinzione fondamentale tra società di persone e società di capitali attiene, come accennato sopra al grado di autonomia patrimoniale e al riconoscimento o meno della personalità giuridica.

In materia societaria vige il principio di tipicità, in virtù del quale non è consentito costituire una società che non rientri in uno dei tipi legali previsti dalla legge.

In tutte le società è presente un elemento personale (i soci) e un capitale, costituito dalla somma dei conferimenti.

Nelle società di persone, tuttavia, prevale l’elemento personale costituito dalla persona dei soci, mentre nelle società di capitali è più importante l’aspetto economico della società costituito dal capitale sociale e dal patrimonio sociale.

L’autonomia patrimoniale imperfetta è l’autonomia riconosciuta alle società di persone, ovvero:

– Società in accomandita semplice (S.a.s.) (v. Società in accomandita semplice).

– Società in nome collettivo (S.n.c.) (v. Società in nome collettivo).

– Società semplice (S.s.) (Società semplice).

In queste tipologie societarie i soci rispondono alle obbligazioni societarie con il proprio patrimonio.

Dunque, i debiti che la società ha contratto in nome proprio espongono comunque il socio alla necessità di dover far fronte alla loro estinzione con le loro risorse.

Questa regola generale subisce una eccezione per le società in accomandita semplice.

Nella società  in accomandita semplice, infatti, a rispondere con il proprio patrimonio saranno i soci accomandatari, ma non gli accomandanti.

I soci accomandatari saranno tenuti a far fronte alle passività sociali personalmente, illimitatamente e in via solidale.

Diversa è invece la situazione dei soci accomandanti, che risponderanno solo con la quota conferita.

L’autonomia patrimoniale imperfetta comporta un onere di “preventiva escussione” in capo ai creditori.

Il creditore della società di persona ha come prima garanzia sempre il patrimonio della società che ha contratto il debito. Solamente nel caso in cui il patrimonio della società sia insufficiente, potrà agire esecutivamente contro il singolo socio e il suo patrimonio personale.

I soci delle società di persone rispondano alle obbligazioni in via solidale. Ovvero, ogni creditore può indifferentemente domandare a chiunque dei soci delle società di persone il pagamento dell’intero importo del credito che vanta. Al socio che ha pagato il debito per conto della società, rimarrà il diritto all’azione di regresso verso gli altri, in maniera tale che gli venga rimborsata la quota che ha versato.

Per quanto poi attiene il fallimento, quello della società “trascina” anche quello dei soci che sono illimitatamente responsabili. Pertanto, il fallimento di una snc comporta anche il fallimento dei soci, diversamente a quanto accade, invece, nelle società che hanno un’autonomia patrimoniale perfetta.

L’autonomia patrimoniale perfetta caratterizza, invece, le società di capitali, ovvero:

– Società  a responsabilità limitata (S.r.l.) (v. Società  a responsabilità limitata).

– Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) (v. Società  a responsabilità limitata).

– Società per azioni (S.p.a.) (v. Società per azioni).

– Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) (v. Società in accomandita per azioni).

In tali casi, il singolo socio non può essere chiamato per poter rispondere con il proprio patrimonio personale alle obbligazioni della società. Ne deriva che i creditori possono far valere i propri diritti esclusivamente sul patrimonio sociale.

In conclusione

Le società di persone sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale imperfetta e, dunque, il patrimonio dei singoli soci – previa escussione preventiva del patrimonio societario – può essere chiamato in causa per rispondere ai debiti della società;

Le società di capitali, invece, sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale perfetta e, dunque, il patrimonio dei singoli soci non può essere chiamato in causa dai creditori per poter rispondere ai debiti contratti dalla società.

Per le imprese individuali, considerando che vi è una piena coincidenza tra la persona fisica e il titolare dell’impresa individuale, vi è un’autonomia patrimoniale imperfetta e, pertanto, il patrimonio della persona fisica sarà evidentemente soggetto a rispondere dei debiti contratti dalla ditta individuale.

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