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impresa pubblica

(v. Impresa)

L’esercizio di un’attività di impresa può avvenire anche con la partecipazione dello Stato e degli altri enti pubblici.

 

A seconda di come si configuri tale partecipazione, si distinguono:

  • imprese-organo,
  • enti pubblici economici
  • società a partecipazione pubblica.

 

L’impresa-organo è l’impresa pubblica che esercita un’attività imprenditoriale sotto lo stretto controllo e nel rispetto delle direttive dell’amministrazione di appartenenza.

E’ proprio quest’ultima ad essere responsabile delle conseguenze economiche della cattiva o infruttuosa gestione dell’impresa-organo, la quale non è, quindi, soggetta al rischio di impresa.

 

Tuttavia l’attività dell’impresa-organo non è imputata direttamente all’ente di appartenenza e tale tipologia di impresa pubblica ha autonomia contabile, finanziaria e di gestione, legittimazione di diritto sostanziale e processuale e propri dipendenti.

La sua organizzazione e la sua attività sono rette dal diritto amministrativo.

 

L’ente pubblico economico, a differenza dell’impresa-organo, oltre che di autonomia patrimoniale (v. Impresa collettiva) e di propri dipendenti è dotato anche di personalità giuridica, configurandosi come un ente separato rispetto all’apparato burocratico della Pubblica Amministrazione.

Esso agisce come un imprenditore e non è dotato né di autarchia nei rapporti esterni né di autonomia normativa.

Esso, inoltre, si caratterizza per il fatto che

  • il suo capitale è di appartenenza pubblica,
  • la nomina degli organi spetta in tutto o in parte ai Ministeri competenti
  • è sempre sottoposto al controllo della Corte dei conti. Altri, invece, ritengono che la natura pubblica di tale ente sia connessa al fatto che esso non può fallire né può estinguersi per propria volontà e al fatto che esso ha un seppur minimo potere di autotutela e autorganizzazione.

 

Generalmente l’ente pubblico economico viene costituito per finalità operative o di gestione della partecipazione in altre imprese.

La sua organizzazione è retta dal diritto amministrativo mentre la sua attività è retta prevalentemente  dal diritto privato.

 

La società per azioni a partecipazione pubblica è una società costituita nelle forme previste dal diritto privato ma controllata dalla pubblica amministrazione, come un qualsiasi azionista privato, in forza della propria partecipazione totale o comunque rilevante al capitale sociale. Anch’essa, come l’ente pubblico economico, è dotata di personalità giuridica.

Rispetto alla disciplina prevista dal Codice Civile è sottoposta a norme particolari che pongono limiti speciali con riferimento al numero e ai compensi di amministratori e sindaci. In ogni caso sia la sua organizzazione che la sua attività sono rette dal diritto privato.

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