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IMU

Riferimenti normativi

Articoli 7,8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011

 

Disciplina

L’imposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria è un’imposta del sistema tributario italiano.

È un’imposta diretta di tipo patrimoniale, essendo applicata sulla componente immobiliare del patrimonio.

Creata per sostituire l’imposta comunale sugli immobili (ICI), ha inglobato anche parte dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali per quanto riguarda i redditi fondiari su beni non locati.

 

Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa abitazione principale e pertinenze, e terreni agricoli. Il presupposto per il versamento dell’imposta, in particolare, è il possesso di:

– fabbricati, esclusa la prima casa a patto che non rientri tra le seguenti categorie catastali: abitazioni di tipo signorile; abitazioni in ville; castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

– aree fabbricabili;

– terreni agricoli.

 

L’abitazione principale è definita come «l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».

Le “pertinenze” sono «esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo».

 

Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune.

Permane la soggettività attiva dello Stato per la quota di imposta municipale propria gravante sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata con l’applicazione dell’aliquota base dello 0,76%.

L’accertamento e la riscossione del tributo competono al Comune, cui spettano anche le somme recuperate, le sanzioni e gli interessi.

I soggetti passivi del tributo sono individuati dall’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 nel proprietario, ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le quote di possesso.

 

Sono soggetti passivi anche il locatario del bene immobile nel caso di locazione finanziaria e il concessionario nelle ipotesi di concessioni demaniali.

Devono, pertanto, pagare l’imu i proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall’abitazione principale.

Sono previste però per l’Imu 2020 particolari esenzioni e agevolazioni, alcune introdotte già dalla legge di bilancio 2020 per l’Imu 2020 e altre cancellazioni dell’Imu 2020 decise dal decreto rilancio e dai decreti Ristoro e Ristoro Bis.

In particolare la legge di bilancio 2020 che per l’Imu 2020 sono assimilati ad abitazione principale e quindi esenti:

  • le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
  •  un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia.

 

Un caso particolare è quello di un contribuente che vive in una prima casa dove però non ha la residenza.

I Comuni possono assimilare a prima casa l’immobile non locato posseduto da anziani e disabili ricoverati in case di cura o di riposo. Mentre per l’Imu 2020 non sono previste esenzioni per i titolari di pensione estera iscritti all’AIRE.

Tra le altre agevolazioni prevista per l’Imu 2020, anche la riduzione del 50% per la casa concessa in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado e la riduzione del 50% della base imponibile degli immobili inagibili ed inabitabili.

 

Trattamento agevolato per l’Imu 2020 anche per gli immobili locati a canone concordato per cui è prevista una riduzione del 75% di quanto dovuto. Esenzione totale o parziale dall’Imu 2020 per gli immobili degli enti non profit, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge. Dal 2016 estesa l’esenzione Imu anche per i terreni agricoli.

Il decreto rilancio ha previsto anche la cancellazione della prima rata, o acconto, dell’Imu 2020 per gli immobili adibiti a strutture ricettive e turistiche, per alleviare il comparto duramente colpito dall’emergenza coronavirus.

 

Pertanto, per il calcolo dell’importo si dovranno seguire le stesse regole previste per Imu e Tasi.

Si partirà quindi dalla rendita catastale, rivalutarla del 5% moltiplicare la rendita rivalutata per il coefficiente di ogni immobile per cui si effettuano i versamenti; moltiplicare il risultato così ottenuto per le aliquote deliberate da ogni singolo Comune.

 

Per pagare l’Imu bisogna utilizzare il modello F24 reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali. Il pagamento può avvenire anche online, oppure attraverso gli intermediari fiscali abilitati (commercialisti e consulenti fiscali).

Nel modello F24, bisogna compilare la “sezione Imu e altri tributi locali” e gli importi da versare si indicano nella colonna “importi a debito versati”.

L’importo è pari al prodotto tra la base imponibile e l’aliquota, con una detrazione nel caso dell’abitazione principale.

 

La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale (reddito dei fabbricati in caso di fabbricati, reddito dominicale per i terreni) con rivalutazione rispettivamente del 5% e del 25%.

Questo importo deve essere moltiplicato per dei coefficienti in funzione della categoria catastale.

Essi sono:

160       per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140       per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80         per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

65         per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5 (60 prima del 1º gennaio 2013);

55         per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

135       per i terreni agricoli (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 75 a partire dal 1º gennaio 2014).

 

Per i terreni fabbricabili la base imponibile è il valore venale del bene mentre per gli immobili sprovvisti di rendita si impiegano altri metodi di calcolo.

Quanto alle aliquote, la legge definisce delle aliquote base, modificabili dalle amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale.

 

Le aliquote sono:

– 0,40%             per l’abitazione principale, modificabile dello 0,2% in aumento o diminuzione;

– 0,20%             per i fabbricati rurali ad uso strumentale del coltivatore diretto, i comuni possono ridurla a 0,1%;

– 0,76%             per gli immobili che non producono reddito fondiario e per quelli posseduti da soggetti passivi ires ovvero per gli immobili locati, modificabile fino a 0,4%;

– 0,76%             per i restanti casi, modificabile con un minimo pari a 0,46% e un massimo pari a 1,06%.

 

Inoltre i comuni hanno la possibilità di ridurre l’aliquota base fino allo 0,38% per i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, e per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. Tanto recita il comma 9bis dell’art. 13 del d.l. nº 201/2011, come introdotto dall’art. 56 del d.l. n. 1/2012.

 

Infine l’art. 4 comma 8 bis d.l. 16/2012, come modificato dalla legge 44/2012 di conversione in legge del predetto decreto, ha stabilito che «i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

 

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Come specificato dalla circolare del 18 marzo 2020 del Ministero dell’Economia, per le prime case di lusso comprese nelle categorie A1/A8 e A9 è prevista l’applicazione di una aliquota ridotta del 5 per mille che i comuni possono decidere di aumentare o diminuire di un punto percentuale, più una detrazione di 200 euro.

 

L’aliquota Imu per la seconda casa è fissata nella misura dell’8,6 per mille (aliquota base) che può arrivare fino al 10,6 per mille ed essere aumentata fino all’11,4 per mille, ma solo per i Comuni che vogliano confermare la ex maggiorazione Tasi già approvata negli anni precedenti.

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