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Inabilitato

Riferimenti normativi

Articoli 415 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

E’ prevista la curatela “nei confronti di quei soggetti che si trovano in uno stato di infermità mentale non così grave da dover dare luogo all’interdizione”.

Possono essere inabilitati anche coloro che per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé, o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

 

Il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente(tale cioè, da consentire loro una sufficiente autonomia psico-fisica).  È fatto salvo il ricorso alla più grave figura dell’interdizione quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere propri interessi.

L’inabilitato diventa un soggetto con una capacità di agire limitata, poichè egli può compiere personalmente solo gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti di natura personale, mentre occorre l’assistenza (e non la rappresentanza legale) del curatore, nonché l’autorizzazione giudiziale per il compimento di quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione, diversi dalla riscossione di capitali.

 

A differenza dell’interdetto, l’inabilitato può compiere, dunque, da solo solo gli atti di ordinaria amministrazione (riscuotere pensione o stipendio) mentre per quelli di straordinaria amministrazione deve essere assistito da un curatore.

Il curatore non rappresenta ma assiste l’inabilitato. Non si sostituisce come il tutore.

L’inabilitato, ai fini del compimento degli atti di straordinaria amministrazione avrà necessità delle opportune autorizzazioni di legge.

 

Il procedimento di inabilitazione, come quello di interdizione, può essere promosso dall’inabilitando, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, Dal tutore o dal curatore, ovvero dal PM; tuttavia, se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o Apple curatore uno dei genitori, l’interdizione inabilitazione non può essere proposta anche su istanza dei genitori medesimo o del PM.

 

Giurisprudenza

Secondo la giurisprudenza, per far luogo ad un provvedimento di inabilitazione occorre non solo una infermità mentale, vale a dire una permanente alterazione psichica che menomi la normale attitudine del soggetto a provvedere diligentemente ai propri affari, senza tuttavia escludere per intero la sua capacità di intendere e di volere, ma anche la necessità di proteggere l’inabilitato o la sua famiglia da un pregiudizio economico cui sarebbe esposto a seguito del libero compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Presupposto necessario per l’inabilitazione (come per l’interdizione), ai sensi degli art. 414 e 415 c.c., è una alterazione delle facoltà mentali tali da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, con la conseguenza che occorre accertare non solo l’attualità di un’alterazione delle facoltà mentali ma anche l’esistenza di un pericolo altrettanto attuale di atti pregiudizievoli al patrimonio dell’inabilitato.

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