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Inadempimento (Rimedi)

Riferimenti normativi

Articoli 1218 e 1223 del Codice Civile.

 

Disciplina

La parte che non è inadempiente può porre in essere una serie di azioni che la legge mette a disposizione del creditore al fine di essere tutelato.

I rimedi che la legge prevede al fine di fare fronte all’inadempimento sono: l’azione di esatto adempimento, l’azione di risoluzione del contratto e l’azione di risarcimento del danno, come stabiliti dalla legge.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può scegliere di chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.

 

1) Azione di esatto adempimento

Attraverso questa azione, il creditore può citare in giudizio il debitore per chiedere che venga condannato all’adempimento dell’obbligazione originaria, sempre che sia ancora possibile.

I suoi presupposti sono il mancato adempimento della prestazione (totale o parziale) e l’imputabilità al debitore.

In tal caso il creditore ha ancora interesse all’adempimento.

 

2) Azione di risoluzione del contratto

Se il creditore non è più interessato al fatto che la prestazione venga eseguita e l’inadempimento è grave, potrà chiedere, nell’atto di citazione in giudizio, la risoluzione del contratto, vale a dire il suo scioglimento, privando il contratto della sua efficacia.

Chiesta la risoluzione, il creditore non può più cambiare idea e chiedere l’adempimento, mentre è sempre possibile la procedura contraria, vale a dire la risoluzione può essere chiesta anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, anche in un successivo grado di giudizio, ad esempio in appello.

Questa è una tutela nei confronti del creditore, che ha diritto di ottenere lo scioglimento del contratto se il debitore continua a non adempiere.

A cominciare dalla data della domanda di risoluzione, il debitore non potrà più adempiere.

 

3) Azione di risarcimento del danno

L’azione di riconoscimento del danno è un’azione indipendente dalla domanda di adempimento e da quella di risoluzione: può essere proposta anche come domanda autonoma.

Pertanto anche che se la domanda di risoluzione del contratto viene respinta, ad esempio, perché l’inadempimento non è grave, ciò non comporta il rigetto automatico anche della domanda di risarcimento del danno, perché il suo presupposto è unicamente un inadempimento colpevole, e non grave.

Se nell’atto di citazione vengono proposte entrambe, come si verifica nella maggior parte dei casi, il danno da risarcire consiste nella differenza tra le conseguenze economiche dell’esatta e tempestiva esecuzione del contratto e le conseguenze economiche dell’esecuzione inesatta ed effettuata in ritardo, compreso il rimborso delle spese sostenute dal creditore in vista del suo adempimento. Sempre in relazione al danno, questo viene risarcito in relazione al momento nel quale avviene la liquidazione e non a quello nel quale si realizza la violazione del contratto.

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