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Indegnità a succedere

(v. anche Riabilitazione dell’indegno)

Riferimenti normativi

Articoli 463 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

L’indegnità a succedere è una sanzione civilistica che la legge prevede per l’erede che abbia tenuto una delle condotte tassativamente previste.

 

Si tratta di comportamenti gravi, illeciti, spesso di natura penale, che qualificano l’erede come non meritevole di beneficiare di quanto derivante dalla successione.

Le cause di indegnità a succedere sono tassativamente previste dalla legge.

 

Esse possono raggrupparsi in due categorie:

– atti volontari che mettono in pericolo realmente o potenzialmente l’integrità fisica o morale del defunto;

– le condotte volte a indirizzare a proprio favore e diversamente dalla volontà del de cuius la redazione testamentaria.

 

E’ considerato indegno a succedere, in particolare:

– chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

– colui che ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;

– chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile, con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se si è dichiarata falsa la testimonianza nei confronti di lui in giudizio penale;

– il genitore che, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’art. 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima;

– chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;

– la persona che ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

– chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

 

L’indegno è un soggetto capace a succedere e, dunque, capace a ricevere l’eredità.

Allo stesso tempo tuttavia non può conservarla, secondo il detto latino “Indignus potest capere, sed non potest retinere”.

L’indegnità si configura come una causa di esclusione dalla successione.

 

Chi è indegno per aver tenuto una condotta riconducibile a uno dei suddetti casi sopra è, dunque, escluso dalla successione mediante un procedimento giudiziale sfociante in una sentenza di indegnità a succedere.

Si differenzia dalla diseredazione (v. Diseredazione) in cui è il testatore ad escludere volontariamente un erede dalla successione.

L’indegnità dev’essere dichiarata dal giudice con sentenza costitutiva. Produrrà, dunque, i suoi effetti da quel momento.

È necessario promuovere l’azione con atto di citazione. L’attore dovrà notificare l’atto al convenuto, ovvero all’indegno, e costituirsi in giudizio entro dieci giorni da quando è avvenuta la notifica.

 

L’azione di esclusione dalla successione è prescrittibile nel termine ordinario decennale. Tale termine decorre dall’apertura della successione oppure da quando il soggetto escluso ha tenuto il comportamento indegno, a seconda che il fatto si sia verificato prima o dopo la morte del de cuius.

L’indegnità può essere richiesta dai chiamati in subordine dell’indegno.

 

La giurisprudenza è giunta a tale conclusione basandosi sul fatto che la sentenza che dichiara l’indegnità impone all’indegno di restituire i beni ereditari e i frutti relativi a chi in suo luogo ha accettato l’eredità espressamente o tacitamente per il solo fatto di aver proposto l’esclusione. Ai sensi dell’articolo 464 del codice civile infatti “L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione”.

Al contrario, se il legittimato attivo fosse un altro soggetto interessato, non acquisterebbe l’eredità in luogo dell’indegno e pertanto l’eredità rimarrebbe vacante.

Sono inoltre legittimati ad attivarsi per la pronuncia di indegnità coloro che succedono per rappresentazione subentrando all’indegno (ascendente) e dunque i suoi discendenti.

Anche i creditori di chi riceve l’eredità in luogo dell’indegno possono esperire l’azione per chiedere l’indegnità al giudice.

Può essere invece escluso dalla successione e dichiarato indegno soltanto chi ha già accettato l’eredità, anche se morto successivamente all’apertura della successione.

 

Una volta dichiarato indegno un erede, l’eredità viene devoluta ai chiamati in subordine, come se questi non avessero potuto o voluto accettare l’eredità. Si procederà alla devoluzione mediante gli istituti della sostituzione, accrescimento o rappresentazione se possibile, altrimenti gioveranno dell’eredità dell’indegno gli eredi legittimi del defunto. Coloro che succederanno in luogo dell’indegno non sono tenuti ad accettare l’eredità a seguito della pronuncia di indegnità.

La devoluzione dei beni ereditari infatti avviene automaticamente con l’azione di esclusione dell’indegno trattandosi di un atto di accettazione tacita.

I chiamati in subordine dell’indegno non subiscono il termine di prescrizione decennale di accettazione dell’eredità se l’indegno l’ha accettata.

 

La legge, infatti, prevede che Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno. Se invece l’indegno non aveva accettato l’eredità il diritto di accettarla si prescrive in dieci anni e il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione.

L’azione di indegnità può essere proposta nei confronti degli eredi dell’indegno anche se questi muore dopo l’apertura della successione ma prima di aver accettato l’eredità. Ai sensi dell’articolo 479 del codice civile infatti il suo diritto di accettare all’eredità, se muore, si trasmette agli eredi (v. Trasmissione del diritto di accettare l’eredità).

A seguito della dichiarazione di indegnità, l’indegno deve restituire i frutti dell’eredità percepiti ai sensi dell’articolo 464 del codice civile.

Si applicano all’indegno le norme sul possesso in mala fede tra cui si cita l’articolo 1150, terzo comma, del codice civile. Questo stabilisce che l’indennità per le riparazioni e i miglioramenti sulla cosa posseduta spettano al possessore di mala fede “nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore”.

 

Con riferimento agli atti dell’indegno effettuati prima della pronuncia di indegnità, il successore, prima di essere dichiarato indegno, può aver compiuto degli atti sui beni ereditari caduti in successione.

Tali atti possono essere di ordinaria (atti che conservano allo stato in cui si trova o al limite migliorano il bene su cui si esercitano) o straordinaria amministrazione (quelli con cui il successore dispone del bene mutandone l’esistenza).

La sentenza che dichiara l’indegnità produce effetti diversi sugli atti di amministrazione straordinaria a seconda che essi siano avvenuti gratuitamente od onerosamente, mentre nulla mutano in relazione a quelli di ordinaria amministrazione.

 

Gli atti di disposizione avvenuti a titolo gratuito perdono efficacia per effetto della sentenza che dichiara l’indegnità. Quelli a titolo oneroso perdono efficacia a meno che i terzi dimostrino di aver contrattato in buona fede ignorando l’indegnità e facendo dunque salvi i diritti da loro acquistati.

Tale effetto è regolato dal secondo comma dell’articolo 534 del codice civile e presuppone l’applicazione all’indegno della disciplina sull’erede apparente. Se il terzo contraente era a conoscenza dell’indegnità non era in buona fede.

 

Una fattispecie particolare attiene al genitore indegno.

Per evitare che per effetto delle disposizioni legislative che attribuiscono ai genitori l’usufrutto e l’amministrazione sui beni dei figli minori il genitore indegno benefici indirettamente dell’eredità devoluta ai suoi figli, l’articolo 465 del codice civile li priva di tali diritti (v. Usufrutto legale).

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

 

L’usufrutto e l’amministrazione saranno pertanto attribuiti al genitore non indegno oppure, se dichiarati indegni entrambi, si nominerà un curatore per amministrare i beni ereditari.

L’articolo 5 della legge numero 4 del 2018 sulla tutela degli orfani per crimini domestici ha inserito nel codice civile l’articolo 463-bis per esigenze di maggior tutela che prevede delle particolari ipotesi di sospensione dalla successione.

La legge dispone la sospensione dalla successione di coniuge, coniuge legalmente separato, parte dell’unione civile quando tali soggetti sono indagati per omicidio volontario o tentato nei confronti del corrispondente coniuge o parte dell’unione civile o se gli stessi sono indagati per tentato o volontario omicidio di uno o entrambi i genitori o del fratello o della sorella.

 

Tali soggetti restano sospesi dalla successione fino a che ne venga dichiarata la colpevolezza e si applichi l’articolo 463 del codice civile oppure fino a che intervenga un decreto di archiviazione o una sentenza di proscioglimento. Nel frattempo si procederà alla nomina di un curatore dell’eredità (v. Eredità giacente).

La legge prevede invece un destino diverso per chi è già stato condannato o ha chiesto il patteggiamento: in tal caso il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice.

Sotto il profilo processuale, affinché la sospensione diventi operativa, il pubblico ministero deve comunicare, senza ritardo, alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato. Il pubblico ministero deve adempiere a tale dovere compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini.

 

Chi è sospeso dalla successione non potrà dunque compiere una serie di atti fino a che non si pronunci la colpevolezza o la non colpevolezza. In particolare, non potrà procedere all’accettazione dell’eredità anche con beneficio d’inventario ai sensi dell’articolo 470 del codice civile; né esercitare le azioni possessorie o gli atti conservatiti e gestori a tutela dei beni ereditari.

 

Giurisprudenza

La formazione o l’uso consapevole di un testamento falso è causa d’indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d’indegno non provi di non aver inteso offendere la volonta` del “de cuius”, perche’ il contenuto della disposizione corrisponde a tale volonta` e il “de cuius” aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualita` che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il “de cuius” aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione “ab intestato”.

 

L’indegnità a succedere prevista dall’art. 463 c.c., pur essendo operativa “ipso iure”, non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell’interessato, atteso che essa non è uno “status” del soggetto, né un’ipotesi di incapacità all’acquisto dell’eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione; pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Se tale giudicato si forma quando sia pendente in grado di appello un diverso giudizio avente ad oggetto la pretesa di un creditore del “de cuius”, la negazione della qualità di erede operata dal convenuto, in ragione della suddetta indegnità, è una mera deduzione difensiva su un fatto costitutivo della domanda attrice, l’inammissibilità della quale va valutata ai sensi dell’art. 345, comma 2, c.p.c.

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