(v. anche Trattamento di fine rapporto – TFR)
L’indennità di buonuscita è una somma di denaro corrisposta al lavoratore quando termina il servizio.
Il diritto alla buonuscita (o a eventuali riliquidazioni o aggiornamenti nel tempo) si prescrive dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, sia per gli iscritti sia per i loro superstiti. La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto dell’interessato rivolto all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici o all’amministrazione di appartenenza dal quale possa rilevarsi l’intenzione di avvalersi del diritto stesso.
L’indennità di buona uscita si rivolge ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato (ex Enpas) gestito dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con l’Inps Gestione Dipendenti Pubblici con almeno un anno di iscrizione.
Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto ( Tfr), con esclusione del personale non contrattualizzato (ad esempio: militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, personale dei Vigili del fuoco, dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ecc.) per il quale continua ad applicarsi la disciplina dell’indennità di buonuscita anche se assunti successivamente a tale data.