Riferimenti normativo
Articolo 38 Costituzione
Articoli 1886 e seguenti del Codice Civile
Disciplina
Le assicurazioni sociali obbligatorie, nel sistema pensionistico obbligatorio italiano, sono dei rapporti giuridici volti alla tutela dagli eventi e situazioni economico-sociali contemplate nell’art. 38 della Costituzione che recita “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”
Al verificarsi dell’evento oggetto del rapporto (vecchiaia, malattia, maternità) scatta il diritto alle indennità previste dalla legge.
La forma più estesa di assicurazione sociale obbligatoria è l’assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) gestita dall’INPS per la tutela della vecchiaia, l’inabilità e i superstiti ed altre situazioni di disagio sociale dei lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti. Altre forme di assicurazioni sociali estese a più situazioni di disagio sono stabilite per varie categorie di lavoratori autonomi o dipendenti con specifiche leggi speciali.
Le tipologie di eventi e situazioni tutelate dalle assicurazioni sociali sono per situazioni al termine o con la sospensione del rapporto di lavoro:
- assicurazione sociale per la vecchiaia;
- assicurazione sociale per la disoccupazione;
- assicurazione sociale per l’impiego;
- per i rischi o eventi durante l’attività lavorativa:
- assicurazione sociale per l’invalidità;
- assicurazione sociale per l’inabilità;
- assicurazione sociale per i superstiti;
- assicurazione sociale per la maternità;
- assicurazione sociale vita;
- assicurazione sociale per gli infortuni sul lavoro.