Riferimenti normativi
Articoli 1920 e ss. del Codice Civile
Disciplina
Si parla in questa sede, in verità impropriamente, di indennità volendo, in realtà, intendere l’indennizzo spettante al beneficiario dell’assicurazione al verificarsi dell’evento dedotto in contratto.
L’aspetto più rilevante da analizzare in proposito è il rapporto delle assicurazioni con i diritti successori.
Le polizze assicurative non rientrano nell’asse ereditario.
La legge, infatti, nel disciplinare l’assicurazione a favore di un terzo, stabilisce che, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
La designazione del beneficiario (che è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente e che può essere fatta nel contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento) è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, con la conseguenza che il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione. Il diritto al pagamento all’indennità non è acquistato a titolo di legato o di quota ereditaria, ma “iure proprio” sulla base della promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al verificarsi dell’evento assicurato.
Quando nella polizza sono stati designati quali beneficiari caso morte gli eredi legittimi dell’assicurato, tali soggetti rimangono precisamente identificabili alla data del decesso, anche in presenza di un testamento che attribuisca agli eredi testamentari il patrimonio relativo all’asse ereditario. Se nella polizza sono designati quali beneficiari caso morte gli eredi legittimi o testamentari, per il fatto che gli eredi testamentari vengono chiamati in causa, il testamento attribuisce il beneficio anche se non vi è un riferimento alla polizza.
Quando ad essere designati sono una o più persone specifiche, sussiste la facoltà di revocare tale designazione, nominando un nuovo beneficiario, purché nel testamento il contraente faccia riferimento alla somma assicurata o alla polizza.
L’obbligazione di pagamento che grava sull’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario.
Concretizzando il mero momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos, la morte dell’assicurato conferisce effettività ad un diritto preesistente e non mortis causa. Il beneficiario è tale in virtù dell’accordo stipulato con l’assicuratore al momento della sottoscrizione della polizza vita e non già sulla base della partecipazione all’asse ereditario. La somma corrisposta a seguito del decesso dell’assicurato non cade in successione, non è soggetta ad imposta di successione e non si computa per formare la quota per gli eredi e per calcolare se vi sia lesione di legittima. Gli eredi del contraente non possono rivalersi su questa somma per soddisfare i loro diritti: il beneficiario può essere tenuto solo a restituire ai legittimari, che risultassero lesi, l’ammontare dei premi pagati dal dante causa.
Come ha più volte affermato la Corte di Cassazione “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità”.
Giurisprudenza
Nel contratto di assicurazione sulla vita, il beneficiario designato acquista, ex art. 1920 c.c., comma 3, un “diritto proprio” (ai vantaggi dell’assicurazione) di natura contrattuale che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante. Ciò significa che la designazione di terzi beneficiari, mediante il riferimento agli eredi legittimi o testamentari, non equivale ad assoggettare il rapporto contrattuale alla disciplina codicistica in materia di successioni, trattandosi di una mera indicazione del criterio per l’individuazione dei beneficiari medesimi, in funzione dalla loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto. Tanto precisato, va evidenziato che, anche se il diritto acquisito dai beneficiari indicati nel contratto è un diritto proprio ed autonomo, non trasmesso iure hereditario, tuttavia le norme in materia di successione hanno un rilievo preliminare nella verifica dell’esistenza di eredi legittimi, quindi, nell’individuazione dei soggetti indicati in polizza quali beneficiari (soggetti che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all’eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi.