Riferimenti normativi
Articolo 588,2 del Codice Civile
Disciplina
Le disposizioni testamentarie (v. Disposizione testamentaria), qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore (v. Testatore), sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede (v. Erede), se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario (v. Legatario).
L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
La legge definisce la differenza tra disposizione a titolo universale e particolare (v. Successione a titolo universale ed a titolo particolare)
Ma essa prevede anche l’“institutio ex re certa”, cioè l’istituto che contempla l’assunzione della qualità di erede da parte di chi però è stato chiamato a succedere in beni e diritti determinati.
Il testatore può, infatti, disporre istituendo un erede per un bene determinato e cioè manifestando la volontà di lasciare ad uno dei chiamati un particolare diritto.
Nella maggior parte delle ipotesi si qualifica tale disposizione come “a titolo particolare” che cioè attribuisce la qualità di legatario al soggetto beneficiario.
Si può definire l’institutio ex re certa , invece, come un terzo tipo di disposizione.
Il testatore, in questo caso, assegna al chiamato uno o più beni determinati appartenenti all’asse ereditario.
L’istituto opera come attenuante della rigida distinzione effettuata dalla legge.
Consente, infatti, di considerare come attribuzione a titolo universale e dunque attribuire la qualità di erede, a colui al quale sono stati assegnati beni determinati.
La legge, tuttavia, pone dei dubbi circa la volontà del testatore.
È necessario, infatti, che la volontà di questi sia volta ad assegnare quei beni come quota del patrimonio non astratta a differenza di ciò che avviene con la disposizione a titolo universale.
Affinché il testatore possa disporre del patrimonio ereditario mediante l’institutio ex re certa procede ad assegnare singoli beni ai chiamati considerandone il valore come quota del patrimonio e non individualmente.
Così facendo “istituisce un erede” in quanto conferisce al beneficiario di quei beni la qualità di erede.