Riferimenti normativi
Articolo 32 del Codice Penale
Disciplina
L’interdizione legale costituisce una pena accessoria che deriva automaticamente (cioè, senza necessità di un ulteriore sentenza) dalla sentenza di condanna:
- all’ergastolo (il condannato all’ergastolo in stato di interdizione legale);
- alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
L’interdizione legale è una misura di carattere sanzionatorio prevista dalla legge per i reati di particolare gravità.
All’interdizione legale si applicano le norme sull’interdizione giudiziale per ciò che concerne la disponibilità e l’amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti avesse relativi.
Pertanto l’interdizione legale comporta che la rappresentanza legale e l’amministrazione dei beni del condannato siano attribuita ad un tutore.
La tutela si apre nell’uovo dell’ultimo domicilio del condannato, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Interdizione legale comporta, dunque, per il condannato un’incapacità di agire relativa in quanto, pur conservando la capacità di agire per il compimento degli atti di natura personale o familiare (può, ad esempio, sposarsi o fare testamento), lo stesso non può compiere gli atti di natura patrimoniale, avendo perso la disponibilità e l’amministrazione dei suoi beni: rispetto ad essi vige un’incapacità assoluta.
Con riferimento agli atti aventi natura patrimoniale di natura straordinaria sarà necessario il ricorso all’amministrazione e legale rappresentanza di un tutore.