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Interdetto

(v. anche Interdetto legale)

Riferimenti normativi

Articoli 414 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

Il nostro ordinamento prevede alcuni istituti di tutela giuridica per le persone che hanno un’insufficienza mentale. Tra questi vi è la tutela.

La tutela è prevista nei confronti “di quei soggetti maggiorenni che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere pienamente ai propri interessi”. In tali casi si ha l’interdizione, quando sarà necessario per assicurare loro un’adeguata protezione.

Ai fini dell’interdizione, requisito imprescindibile è la condizione di infermità di mente abituale: essa deve, cioè, manifestarsi in modo stabile e permanente, tale da diventare lo stato abituale del soggetto.

 

Non rilevano, quindi, disturbi psichici di carattere episodico determinati da traumi, né quei tipi di patologie, pur persistenti nel tempo, che comportino però, episodi di squilibrio di breve durata: l’infermità di mente temporanea, infatti, può essere presupposto per l’applicazione della misura di tutela rappresentata dall’amministrazione di sostegno (v. Amministrazione di sostegno) e non per l’interdizione.

 

La reazione psichica deve presentare il carattere di gravità e deve produrre nel soggetto l’incapacità di provvedere ai propri interessi.

Il giudizio di interdizione può essere promosso dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado (cognato, nuora, suoceri) o dal pubblico ministero.

 

Chi viene interdetto si trova in uno stato di incapacità assoluta, viene perciò assoggettato a una tutela cui si applicano le disposizioni sulla tutela per i minori.

Pertanto l’interdetto non può: stipulare alcun contratto, fare testamento, sposarsi.

 

Il tutore si sostituisce completamente all’interdetto nel compimento dell’atto. Il tutore viene nominato dal giudice tutelare.

Il tutore, al fine del compimento degli atti di straordinaria amministrazione avrà necessità delle autorizzazioni di legge.

L’interdizione (detta giudiziale) differisce dall’interdizione legale (v. Interdizione legale).

 

Giurisprudenza

Secondo la giurisprudenza, l’amministrazione di sostegno e l’interdizione si differenziano non tanto in termini quantitativi, e cioè a seconda della maggiore o minore gravità della malattia da cui è affetta la persona interessata, ma piuttosto in ragione di un criterio funzionale, che guarda alla natura e al tipo di attività che l’incapace non è più in grado di compiere da sé. L’istituto dell’amministrazione di sostegno deve essere quindi preferito ogniqualvolta sia necessaria un’attività di tutela minima, in ragione della semplicità delle operazioni da svolgere, della non rilevante consistenza del patrimonio da gestire, nonché dell’attitudine del potenziale beneficiario a non porre in discussione i risultati dell’attività svolta nel suo interesse. A contrario, l’interdizione è istituto da considerarsi ormai di carattere residuale, cui può ricorrersi soltanto in quei casi estremi in cui nessuna altra misura di protezione appaia consona ad assicurare la migliore tutela del destinatario.

 

Nell’individuazione della misura di protezione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di estrema ratio, dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. In particolare, l’interdizione e l’inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell’amministrazione di sostegno.

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