Riferimenti normativi
Articoli 820, 1224, 1282, 1284, 1499 del Codice Civile
D. lgs. 231/2002
Disciplina
Gli interessi sono la somma dovuta come compenso per ottenere la disponibilità di un capitale (solitamente una somma di denaro) per un certo periodo.
Il capitale prestato inizialmente è detto principale (o iniziale) e la percentuale del principale (o iniziale) che va pagata annualmente come interesse è detta tasso d’interesse.
Tutti gli interessi presentano le seguenti caratteristiche:
– pecuniarietà, ossia hanno ad oggetto una somma di denaro,
– accessorietà rispetto ad un’obbligazione principale,
– periodicità, poiché solitamente vanno corrisposti a cadenze prefissate,
– percentualità, sono misurati in un determinato tasso percentuale (saggio).
Gli interessi possono classificarsi diversamente a seconda della fonte o della funzione svolta.
Gli interessi si distinguono in base alla fonte in :
- interessi convenzionali o negoziali, ossia interessi la cui determinazione è pattuita concordemente dalle parti, creditore e debitore, relativamente all’obbligazione principale;
- interessi legali, ossia riconosciuti e stabiliti dalla legge (v. Interessi legali);
- interessi usuali, ossia che trovano la propria fonte negli usi.
In base alla funzione, si individuano:
- interessi corrispettivi sono dovuti a titolo di remunerazione (funzione remunerativa), in cambio del vantaggio che il debitore consegue grazie alla disponibilità del denaro altrui. In altre parole, il fatto che al debitore sia data la possibilità di servirsi di un capitale viene remunerato tramite la corresponsione degli interessi. Gli interessi corrispettivi sono prodotti da somme liquide ed esigibili, a prescindere dalla morosità;
- interessi compensativi si producono sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, quindi, sono il corrispettivo per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione, a prescindere dalla liquidità o esigibilità del credito, la loro funzione è equitativa; un altro caso è quello dettato in materia di vendita, ove è stabilito che, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile;
- interessi moratori sono dovuti dal debitore, anche se non pattuiti, in caso di ritardo nel pagamento di un’obbligazione pecuniaria; rappresentano una sorta di ristoro per il ritardo (la mora) con cui il creditore riceve il pagamento (funzione risarcitoria). Un particolare tipo di interessi moratori è rappresentato dagli interessi commerciali di cui al d. lgs. 231/2002.