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Intestazione di immobili in nome altrui

Il fenomeno dell’intestazione di beni in nome altrui ricorre quando un soggetto acquista un immobile o un diritto, diventandone titolare, mentre il denaro necessario per l’acquisto è fornito da un altro.

Chi fornisce il denaro è, molto spesso, un genitore di chi acquista il relativo diritto sull’immobile.

 

L’intestazione di beni in nome altrui può realizzarsi mediante il ricorso a vari schemi giuridici:

  • mediante la donazione diretta (v. Donazione) di denaro che verrà successivamente utilizzato dal donatario per l’acquisto del bene;
  • mediante pagamento diretto al terzo venditore per conto dell’acquirente (adempimento del debito altrui) (v. Adempimento del terzo):
  • intestazione ad altri di un immobile acquistato dal donante, attraverso la forma della spendita del nome altrui abbinata al pagamento del prezzo in proprio (v. Mandato) o nella forma del contratto a favore di terzo (v. Contratto a favore di terzo).
  • il pagamento sia effettuato dal disponente nella veste di mandatario, di gestore o in genere di rappresentante (v. Rappresentanza), che solo dopo rinunci a titolo di liberalità alla ripetizione di quanto pagato;
  • il promissario (v. Contratto preliminare) stipuli un contratto definitivo di compravendita, successivamente sostituendo a sé un terzo nella conclusione del contratto definitivo, con esborso del prezzo effettuato dal gratificante stesso.

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