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Intestazione fiduciaria

Riferimenti normativi

Articoli 1322,2 del Codice Civile

 

Disciplina

L’intestazione fiduciaria rappresenta, oggi, una delle tecniche più diffuse per tutelare i propri beni.

L’intestazione fiduciaria trae origine dal negozio fiduciario (v. Negozio fiduciario), quale istituto giuridico atipico ritenuto ammissibile nel nostro ordinamento in virtù dell’ art. 1322 c.c., che disciplina il principio generale di autonomia negoziale, per cui i privati possono stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

 

L’intestazione fiduciaria rappresenta uno strumento molto utilizzato nella pratica quotidiana, che è volto a garantire la riservatezza a chi voglia gestire o amministrare i propri beni in modo anonimo, senza dover rivelare la propria identità.

Preliminare all’inquadramento specifico del fenomeno dell’intestazione fiduciaria, è la definizione di negozio fiduciario e di contratto di mandato.

Il negozio fiduciario (v. Negozio fiduciario) è un accordo, o pactum fiduciae, in virtù del quale una parte, il fiduciante, trasferisce all’altra, il fiduciario, la piena proprietà di un bene. Costui lo dovrà amministrare, per poi trasferirlo al fiduciante o a un terzo.

Ne deriva che la proprietà è limitata da un vincolo giuridico che produce effetti solo tra le parti e non anche nei confronti dei terzi. Nei loro confronti il pactum fiduciae è inopponibile.

 

Il contratto di mandato (v. Mandato), invece,  è un contratto con il quale una parte, il mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto e nell’interesse dell’altra parte, il mandante.

 

Il mandato, a sua volta, può essere con rappresentanza, ciò significa che il mandatario agisce in nome del mandante, o senza rappresentanza, quando il mandatario agisce in proprio nome e assume gli obblighi degli atti compiuti con i terzi.

L’intestazione fiduciaria si realizza attraverso il contratto di mandato, alla luce del quale una parte, il fiduciante, trasferisce all’altra, il fiduciario, un diritto con l’obbligo di quest’ultima di soddisfare gli interessi del fiduciante o di un terzo, o comuni ad entrambi.

Analogamente al negozio fiduciario, i soggetti sono fiduciante e fiduciario, e similmente al contratto di mandato, il fiduciario diviene intestatario dei beni del fiduciante e, come tale, appare e agisce nei confronti dei terzi.

Il fiduciario oltre ad avere il compito di gestire e amministrare il patrimonio del fiduciante, agisce in base alle direttive impartite dal fiduciante, poiché la proprietà dei beni rimane in capo a quest’ultimo.

Con l’intestazione fiduciaria, dunque, il fiduciante attribuisce al fiduciario il potere di amministrare e gestire, dietro sue direttive, i propri beni, di cui il primo rimane sempre proprietario.

 

L’intestazione fiduciaria comporta numerosi vantaggi. In primo luogo essa determina la creazione di un patrimonio separato

L’intestazione fiduciaria realizza un’effettiva separazione ed autonomia dei patrimoni tra attività economiche svolte da uno stesso soggetto o da soggetti differenti.

 

L’istituto in parola evita che proprietario effettivo del bene, il c.d. fiduciante, subisca aggressioni non dovute da parte di futuri creditori o aventi titolo.

Con l’intestazione fiduciaria si garantisce, per esempio, la tranquillità e la separazione effettiva tra patrimonio personale e quello dell’attività professionale del fiduciante, oppure tra patrimonio personale e quello familiare.

 

L’intestazione fiduciaria, inoltre, tutela, con trasparenza e professionalità, l’anonimato e la riservatezza a chi voglia effettuare un’operazione, compiere degli atti o detenere un bene, senza apparire o svelare la propria identità, consentendo di perseguire un intento di prevenzione e risoluzione dei conflitti tra soci o di garantire il rispetto di impegni assunti verso creditori.

 

L’intestazione fiduciaria è, altresì, utile nel caso in cui occorra rivolgersi ad un soggetto terzo imparziale, indipendente e professionale rispetto agli interessi delle parti, per garantire l’adempimento di obblighi che non devono essere lasciati nei poteri di una delle parti contraenti.

Oltre ai suddetti vantaggi, l’intestazione fiduciaria è soggetta a precisi divieti espressamente previsti dal legislatore.

 

La legge sancisce, infatti, il divieto di intestazione fiduciaria previsto, inizialmente, per il settore dei lavori pubblici e, successivamente, esteso anche al settore delle forniture e dei servizi pubblici, contemplando lo stesso come causa di esclusione dalle gare.

Lo scopo di tale divieto è di prevenire il rischio di occulte infiltrazioni mafiose nell’esecuzione di appalti pubblici, come nel caso, per esempio, del soggetto fiduciario legittimato ad esercitare poteri di gestione e amministrazione dei beni rimasti solo formalmente in capo al soggetto fiduciante.

 

Nello specifico, inizialmente, l’ art. 17, co. 3, L. n. 55/99, disciplinava due differenti situazioni:

  • un divieto assoluto di intestazione fiduciaria per le società non autorizzate, la cui violazione comporta l’immediata esclusione dalla gara;
  • un obbligo informativo per le società espressamente autorizzate ai sensi della legge n. 1966/1939, le quali in caso di aggiudicazione devono comunicare alla stazione appaltante l’identità dei fiducianti prima della stipulazione del contratto.

 

Successivamente, l’art. 38, co.1 lett. d), D.Lgs. 163/2006 ha previsto che il divieto di intestazioni fiduciarie è un requisito generale che i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, per partecipare a una gara d’appalto di lavori servizi e forniture, la cui mancanza è ostativa all’aggiudicazione e alla stipula del contratto.

In altre parole, il divieto in questione è un requisito generale di partecipazione alle procedure di affidamento alle gare pubbliche e permette, in tal modo, alla stazione appaltante di identificare la vera identità dei concorrenti partecipanti.

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